Con il D.L. 50/2017 entrata in vigore il 24 aprile 2017, ai sensi dell’articolo 4 della Manovra correttiva “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, è stata disciplinata la materia relativa al regime fiscale delle locazioni brevi.
Per locazioni brevi si intendono tutti quei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, compresi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati direttamente dalle persone fisiche o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online.
Per tutti i contratti di locazione breve stipulati a partire dal 1 giugno 2017 ai redditi derivanti dagli stessi, si applicano le disposizioni relative alla cedolare secca con applicazione dell’aliquota del 21% in caso di opzione. Gli agenti immobiliari che esercitano l’attività anche attraverso la gestione dei portali on-line e mettono in contatto persone in ricerca di un immobile con persone proprietarie di immobili da locare, quando incassano i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione, devono operare e versare una ritenuta del 21% sull’ammontare dei proventi della locazione all’atto dell’accredito.
La ritenuta deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata. La risoluzione n. 88/E pubblicata sul sito del Fisco Italiano in data 06/07/2017 ha previsto che il codice tributo da utilizzare per il versamento della ritenuta è il “1919” (Ritenuta operata all’atto del pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve – articolo 4, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50) da indicare nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza della colonna “importi a debito versati” con l’indicazione nei campi “Rateazione/regione/prov/mese rif.” e “Anno di riferimento” del mese e dell’anno cui la ritenuta si riferisce, rispettivamente nei formati “00MM” e “AAAA”.
Nel caso in cui la ritenuta è versata dal rappresentate, nella sezione “Contribuente” del modello F24 nel campo “codice fiscale” va indicato quello del soggetto rappresentato, intestatario della delega; il campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” deve essere valorizzato con il codice fiscale del rappresentante, intestatario del conto di addebito, unitamente all’indicazione nel campo “codice identificativo” del codice “72”.