Locazioni brevi: ecco i codici tributi per eseguire il versamento

0
40

Con il D.L. 50/2017 entrata in vigore il 24 aprile 2017, ai sensi dell’articolo 4 della Manovra correttiva “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, è stata disciplinata la materia relativa al regime fiscale delle locazioni brevi.

Per locazioni brevi si intendono tutti quei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata  non superiore  a  30  giorni,  compresi quelli  che   prevedono   la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di  pulizia  dei locali, stipulati direttamente dalle persone fisiche o tramite soggetti  che  esercitano attività di  intermediazione  immobiliare,  anche   attraverso   la gestione di portali online.

Per tutti i contratti di locazione breve stipulati a partire dal 1 giugno 2017 ai redditi derivanti  dagli stessi, si applicano  le  disposizioni  relative  alla  cedolare  secca  con applicazione dell’aliquota del 21% in caso di opzione. Gli agenti immobiliari che esercitano l’attività anche attraverso la  gestione  dei portali   on-line e mettono in contatto persone in ricerca di un  immobile  con  persone proprietarie di immobili da locare,  quando incassano i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione, devono operare e versare una ritenuta del 21% sull’ammontare dei proventi della locazione all’atto dell’accredito.

La ritenuta deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata. La risoluzione n. 88/E pubblicata sul sito del Fisco Italiano in data 06/07/2017 ha previsto che il codice tributo da utilizzare per il versamento della ritenuta è il “1919” (Ritenuta operata all’atto del pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve – articolo 4, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50) da indicare nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza della colonna “importi a debito versati” con l’indicazione nei campi “Rateazione/regione/prov/mese rif.” e “Anno di riferimento” del mese e dell’anno cui la ritenuta si riferisce, rispettivamente nei formati “00MM” e “AAAA”.

Nel caso in cui la ritenuta è versata dal rappresentate, nella sezione “Contribuente” del modello F24 nel campo “codice fiscale” va indicato quello del soggetto rappresentato, intestatario della delega; il campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” deve essere valorizzato con il codice fiscale del rappresentante, intestatario del conto di addebito, unitamente all’indicazione nel campo “codice identificativo” del codice “72”.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui