La società intestataria di un contratto di concessione di un immobile pubblico classificato C1, dove svolge l’attività di vendita di beni e servizi al pubblico, sospesa a causa dell’emergenza sanitaria in quanto non rientrante tra quelle identificate come essenziali, può usufruire del credito d’imposta “locazione negozi e botteghe”. Questo anche se l’articolo 65 del Dl “Cura Italia”, che ha previsto lo specifico sconto fiscale, si esprime solo in termini di “canone di locazione”, senza alcuna ulteriore precisazione in merito ad altri eventuali rapporti contrattuali.
L’accesso all’agevolazione – consistente in un credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, pari al 60% delle spese sostenute a marzo 2020 per canoni di locazione relativi a immobili rientranti nella categoria catastale C/1 – infatti, non è impedito dalla forma giuridica del contratto, assimilabile senza dubbio a quella della locazione “tipica” perché avente la stessa funzione economica.
Lo afferma l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 318 del 7 settembre 2020, richiamando un proprio documento di prassi (circolare n. 14/2020 – vedi articolo “Credito d’imposta canoni di locazione. I primi chiarimenti delle Entrate), con il quale ha fornito il medesimo chiarimento riguardo a un bonus simile,
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