Liti pendenti, Dl. 98 manovra di luglio: Istituito il codice tributo per chiudere le controversie non superiori a 20.000 euro.

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Il D.L. 78/2011 (manovra correttiva di Luglio 2011) permette la chiusura delle liti fiscali pendenti di importo non superiore a 20000 euro.
Ai fini del pagamento diversifica le percentuali da applicare in merito allo stato di causa esistente al 1 maggio 2011. La definizione avviene versando quanto dovuto entro il 30 novembre 2011:

  • il 10% del valore della lite (come tale definito solo dalle imposte pretese), nel caso di sentenza appellata favorevole al contribuente;
  • il 30% del valore della lite in caso di assenza di giudicato;
  • il 50% del valore della lite se la sentenza appellata è favorevole all’Amministrazione Finanziaria.

Ai fini della verifica del tetto massimo definibile  di 20.000 euro, bisogna tenere conto anche di eventuali perdite dichiarate nello stesso anno dell’accertamento; ciò comporta l’obbligo di riliquidare il periodo d’imposta oggetto di causa: solo dopo tale operazione è possibile stabilire il superamento o meno della soglia predetta al fine di accedere alla definizione agevolata.

Nel caso di riunione di più ricorsi il tetto massimo va considerato per ogni atto introduttivo del giudizio ex art. 39 comma 2 d.l. 98/2011.

Con la Risoluzione n. 82/E dell’Agenzia delle Entrate del 5 agosto 2011 è stato istituito il codice tributo <<8082>> ai fini del pagamento delle somme calcolate per la chiusura delle liti fiscali pendenti al 1° maggio 2011.

Nel modello F24 – sezione Erario – va indicato il codice suddetto e le somme a debito versate nonchè il codice Ufficio della Direzione provinciale o Regionale competente in giudizio e nel campo elementi identificativi il codice DLF (Definizione Liti Pendenti).

Il pagamento dovrà essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2011 mentre la dichiarazione definitoria va prodotta entro il 31 marzo 2012.

Occorre come detto fare attenzione al tetto entro il quale la definzione della lite è possibile che è dato dal c.d. “valore della lite”.

Il valore della lite ( ripreso dall’altro condono ex art. 16 l. 289/02) è dato dalle imposte pretese dal fisco al netto di interessi e sanzioni.

Ancora, come già sopra evidenziato, nel caso ad esempio l’accertamento riguardi una società di persone e per riflesso l’accertamento sia notificato anche ai soci per il pagamento della maggiore IRPEF, ed anche in caso di riunione dei ricorsi il valore della lite va considerato per ogni atto introduttivo del giudizio e non globalmente per l’intera pretesa del fisco a carico della società e dei soci.

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