LIQUIDAZIONE SRL SENZA NOTAIO – IN ALCUNI CASI
Una volta constatata la causa di scioglimento di una SRL da parte del SUO amministratore e verificata la possibilità di mettere in liquidazione LA STESSA SENZA INTERVENTO DEL NOTAIO COME DA nota 19 maggio 2014 prot n.0094215,
L’amministratore deve redigere atto di constatazione della verifica della causa di scioglimento.
AUTODICHIARAZIONE deve essere depositato presso la CCIAA provinciale in cui la società ha sede;
Dopo aver ottenuto la meccanizzazione di tale atto, deve convocare l’assemblea
e deliberare la messa in liquidazione della società con nomina del liquidatore CON REGOLARE FIRMA DEL Verbale-di-assemblea-dei-soci-nomina-liquidatori.
Tale VERBALE DEVE ESSERE DEPOSITATO ALLA STESSA CAMERA DI COMMERCIO COME PRIMA. (NON POSSONO ESSERE DEPOSITATI CONTESTUALMENTE).
A QUESTO PUNTO ENTRO UN TERMINE CONGRUO L’AMMINISTRATORE DEPOSITA IL BILANCIO DI LIQUIDAZIONE CON UN TERZO DEPOSITO
COMPOSTO DAL SOLO STATO PATRIMONIALE DOVE VERRANNO ESPOSTI DEBITI E CREDITI.
LO SCIOGLIMENTO DEFINITIVO POTRA’ AVVENIRIE SOLO QUANDO TUTTE LE POSTE E ATTIVE DELLA SOCIETA’ SIANO LIQUIDATE.
SINO A A TAL MOMENTO, LA SOCIETA’ E’ ANCORA ESISTENTE E ASSUME LA DICITURA “ALFA SRL IN LIQUIDAZIONE”, CON
OBBLIGO QUINDI DI TRASMETTERE OGNI ANNO DICHIARAZIONE DEI REDDITI E DICHIARAZIONE IVA E OGNI ALTRO ADEMPIMENTO FISCALE FINO AD EVENTUALE SCOGLIMENTO.
NORMATIVA (LA NORMATIVA – DA CCIAA FIRENZE)
La procedura cosiddetta “semplificata”, permette agli amministratori di SRL di procedere alla messa in liquidazione della società senza ricorrere all’intervento del notaio.
Tale procedura, limitata alle sole ipotesi di scioglimento previste dal n.1 al n.5 dell’art. 2484 prevede che, senza l’intervento del notaio, l’organo amministrativo, accertata la causa di scioglimento ex art. 2484 c.c., deposita la constatazione al Registro Imprese e convoca l’assemblea dei soci per deliberare in merito a:
– il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
– la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
– i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.
La norma prevede pertanto che l’assemblea deliberi con maggioranze qualificate, ma non impone la redazione del relativo verbale ai sensi dell’art. 2436 c.c. (cioè con atto notarile). Conseguentemente, nel rispetto della procedura prevista dal combinato disposto delle norme sopra riportate, non è necessario che il verbale di assemblea che nomina i liquidatori sia redatto da un Notaio.
Con il verbale di nomina dei liquidatori si apre il procedimento di liquidazione affidato ai liquidatori, i quali si sostituiscono all’organo amministrativo e devono depositare le loro nomine al Registro Imprese.
La procedura semplificata può essere pertanto suddivisa in tre fasi:
– accertamento da parte dell’organo amministrativo del verificarsi di una causa delle cause di scioglimento previste dai numeri da 1 a 5 dell’art. 2484 c.c. e relativa pubblicità;
– convocazione dell’assemblea dei soci che preso atto della causa di scioglimento, nomina il/i liquidatore/i dando cosi inizio al procedimento di liquidazione;
– realizzazione dell’attivo ed estinzione del passivo con approvazione del Bilancio finale di liquidazione, in modo tacito o espresso ed istanza di cancellazione dal Registro Imprese.
La liquidazione si esaurisce con la cancellazione della società dal Registro delle Imprese, che decreta la sua estinzione ex art. 2495 codice civile. La società dovrà inoltre dare comunicazione della cessazione all’Agenzia delle Entrate e dovrà depositare i libri, ex art. 2496 codice civile, presso il Registro delle Imprese.