#pinomerola
La risoluzione A.D.E. n. 56/E, dell’11 maggio 2011, chiarisce i dubbi sulla riportabilità di eccedenze IVA nella liquidazione IVA di gruppo qualora le stesse si siano formate nel periodo ante-ingresso nella medesima liquidazione DI GRUPPO.
In particolare il documento di prassi, nella sua risposta a richiesta di chiarimenti, stabilisce l’impossibilità di far confluire nell’IVA di gruppo, crediti maturati dai singoli controllati nei periodi precedenti: ossia crediti IVA che si siano formati prima che essi entrassero a far parte della liquidazione dell’IVA consolidita di gruppo.
Come nell’esempio riportato, qualora il soggetto controllato entrasse nell’IVA di gruppo nell’anno 2010, un eventuale credito 2009, riferito al singolo soggetto, non potrà essere trasferito e compensato nella liquidazione IVA di gruppo.
Ciò in ossequio al disposto dell’art. 73 del D.P.R. 633/72 come modificato dalla legge finanziaria 2008 n. 244 del 24 dicembre 2007.
In sostanza il soggetto A – controllato- che entra a far parte della liquidazione del soggetto B – controllante – non potrà includere nella liquidazione IVA di gruppo dello stesso soggetto B, un credito IVA maturato prima dell’opzione per la liquidazione dell’IVA di gruppo (A/B), mentre successivamente a tale ingresso c’è ovviamente il diritto al sistema compensativo.
L’IVA in eccedenza in capo al soggetto A resterà nella sua esclusiva disponibilità:
- potrà chiederla a rimborso immediatamente ai sensi dell’art. 30 co.2 ricorrendone i presupposti previsti dalle lettere a) b) c) d) e).
- potrà chiederla a rimborso successivamente ai sensi del terzo comma del medesimo art. 30, ricorrendone i presupposti che sono la permanenza del credito dopo tre anni.
- potrà utilizzarla in compensazione orizzontale per pagare altre imposte e contributi ai sensi dell’art. 17 decreto n. 241/1997.
- potrà detrarla una volta venuta meno la liquidazione IVA di gruppo.
E’ opportuno ricordare, come recita anche la risoluzione, che tale situazione va esposta nella propria dichiarazione IVA, mediante l’indicazione in un apposito rigo della dichiarazione IVA (VL10) che permette di lasciare ben distinto il CREDITO IVA di sua esclusiva disponibilità rispetto a quello confluito nella liquidazione pluri-societaria.
Fonte: Agenzia delle Entrate Ris. 56/E 11/05/2011.
Merola Giuseppe commercialista in Sapri pubblicato su rivista fiscale web.
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