Tale disciplina si applica allo scioglimento e alla liquidazione delle società di capitali (ossia s.p.a., s.a.p.a., s.r.l.) come previsto dall’art. 2495 del C.C..
E’ appena il caso di ricordare che le società di capitali con l’iscrizione al Registro Imprese acquistano la “personalità giuridica”, e quindi l’iscrizione ha efficacia cosiddetta “costitutiva della società”.
ESTINZIONE della società di capitali e delle residue attività e passività.
ossia si sciolga con tale medesima cancellazione.
In questi casi può innestarsi un procedimento fallimentare della società sia pur già estinta (art. 10 legge fallimentare), ma la particolarità dell’argomento non può essere oggetto di trattazione nel presente articolo proprio per la mole normativa, di prassi e giurisprudenziale inerente l’argomento.
Ritornando al tema della presente informativa, possiamo dire che la nascita della società di capitali avviene con l’iscrizione al Registro Imprese, mentre l’estinzione avviene con la cancellazione dallo stesso.
L‘approvazione del bilancio finale di liquidazione è propedeutico alla procedura di cancellazione.
Quindi una volta che i liquidatori abbiano compiuto “la liquidazione” ossia abbiamo effettuato “il pagamento di eventuali debiti” della società ed incassato eventuali “crediti”, procedono alla redazione del suddetto bilancio finale di liquidazione con l’indicazione di ciò che spetta ad ogni proprietario di quote sociali o azioni nel riparto dell’eventuale attivo residuo. (art. 2492 co. 1 C.C.).
TERMINI.
cancellazione entro un termine ragionevole, ossia il periodo occorrente, una volta redatto il bilancio finale di liquidazione, per la preparazione della domanda di cancellazione e il deposito dei libri societari.
L’istanza di cancellazione da produrre al Registro a cura dei liquidatori costituisce un obbligo da parte loro, che in caso di omissione è oggetto di applicazioni sanzionatorie come previsto dall’art. 2630 comma 1 del Codice civile.
In caso di inerzia dei liquidatori, la cancellazione potrà avvenire d’ufficio decorsi 3 anni durante i quali non venga depositato il bilancio (art. 2490 del C.C.).
Per ottenere la cancellazione della società dal Registro Imprese occorre la sussistenza della seguente condizione che si sostanzia:
– nell’approvazione del bilancio finale di liquidazione ai sensi dell’art.2495 co. 1, C.C. a condizione che sia stata compiuta la
liquidazione.
Con la mancanza di tale presupposti non è possibile procedere alla cancellazione.
Se l’Ufficio del Registro delle Imprese procede erroneamente alla cancellazione, questo, sentito il Giudice del Registro può revocare la cancellazione, allorquando non sussistano i presupposti di legge.
Contro la cancellazione, possono agire i soci oppure i creditori sociali che indicano al giudice del registro la mancanza dei presupposti per la
cancellazione della società.
vengano assegnati i beni che non erano stati ripartiti ai soci. In effetti la società viene reiscritta nel Registro Imprese.
Reiscrizione per attività non liquidate. Bisogna distinguere due casi di attività non liquidate:
- Le attività mobiliari o immobiliari non liquidate che risultano, però, dal bilancio finale di liquidazione.
In questo caso, bisogn reiscrivere la società, procedere alla vendita di tali e i proventi ripartirli tra i soci. In questo caso tali introiti non costituiscono sopravvenienze attive in capo alla società.
- Le attività non liquidate che non risultano dal bilancio finale di liquidazione.
Anche in questa ipotesi la liquidazione non si considera effettuata, e i valori o beni di proprietà societaria non indicati in bilancio costituiscono “sopravvenienze attive”. In ogni modo, la procedura di cancellazione è errata, anche se, come dettole attività esistenti, non risultavano dal bilancio finale di liquidazione. Viene meno comunque il presupposto per la cancellazione della società che secondo l’articolo 2495 co. 2 e 2492 co.1 deve essere conseguente al reale compimento della liquidazione.
Reiscrizione per passività non liquidate:
- Nel caso in cui la società abbia delle passività non liquidate ed i soci all’atto dell’approvazione del bilancio dii liquidazione non si siano accollati tali debiti, si configura il reato di falso in bilancio a carico del liquidatore e ciò potrebbe innescare una procedura fallimentare. Infatti l’art. 2495 co. 2 del Codice Civile recita in una parte “fermo restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi”.