Bonus di 600 euro a favore delle partite IVA
Inspiegabilmente la norma esclude – per il momento – i soci lavoratori di piccole società di persone e molte altre attività.
Il Bonus di 600 euro in arrivo per tutti i titolari di partita IVA, come agli iscritti alla gestione separata INPS, agli artigiani e commercianti, e ai professionisti senza cassa, ‘ lascia fuori, senza un motivo spiegato, i soci lavoratori di sas e snc iscritti all’ artigianato e al commercio’.
Anche se l’INPS fa trasparire uno spiraglio per tali soci, ad oggi, di provvedimenti la norma parla chiaro: I soci non titolari di partita IVA non hanno diritto all’indennizzo.
L’importo stanziato (per la misura risarcitoria di 600 euro per ogni partita iva) è di 3 miliardi di euro, l’indennità sarà devoluta a quasi 5 milioni di lavoratori con partita iva, ossia:
1) ai professionisti e autonomi iscritti alla gestione separata e co.co.co.;
- agli artigiani e commercianti ditte individuali titolari di partita IVA (e quindi sono esclusi dal beneficio i soci di società, per quanto lo stesso messaggio INPS numero 1288 faccia permanere qualche dubbio, ma la norma parla di soggetti titolari di partita IVA.. e non altro);
3) ai lavoratori stagionali del turismo e del settore agricolo, e lavoratori dello spettacolo.
Ma, come succede quasi sempre, ci dobbiamo aspettare, in ogni caso dei chiarimenti da parte dell’INPS, non solo per i soci lavoratori di piccole società di persone, che secondo il sottoscritto, in rapporto a un fatturato minimo conseguito nel 2019 (per esempio di 30.000 euro) avrebbero diritto anche loro all’ indennità di 600 euro per il mese di marzo , ma anche perché dalla platea delle partite Iva, probabilmente resteranno fuori, a parere di chi vi scrive:
1) le imprese individuali iscritte all’ industria ,
2) le partite Iva non movimentate nel 2019,
3) i titolari di partita iva che non hanno iscrizione alla camera di commercio, all’ artigianato o alla gestione separata INPS, che sono quindi inattivi;
4) i titolari di partita iva non in regola con il Durc.
5) i titolari di altri redditi.
‘’’’SI FA PRESENTE CHE I PUNTI DALL’1 al 5 sono solo previsioni di chi vi scrive.’’’
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In ogni caso, si ritiene (vista anche la esiguità dell’indennizzo conferito a pioggia) che ci saranno al momento evidenti disparità di trattamento, e in sede di conversione del d.l., avremo un mare di emendamenti che chiederanno l’inclusione di altri soggetti tra le persone aventi diritto al bonus…
Ad esempio potranno configurarsi, come avente diritto alle 600 euro mensili, sia chi nel 2019, ha dichiarato un volume d’affari pari all’ indennizzo, ossia inferiore o uguali a 7200 euro annuì (600 euro al mese) e sia chi, con la chiusura potrebbe dimostrare di aver perso migliaia di euro, 10 volte l’indennizzo previsto.
In tal caso, sarebbe giusto garantire il bonus quale base di partenza dell’indennizzo e aumentarlo in rapporto al fatturato dei primi tre mesi del 2020, e poi in proporzione alla differenza data dal fatturato dell’intero anno 2019 diviso per 4 —meno—- il fatturato dei primi tre mesi del 2020 una quota variabile (in aggiunta alla quota fissa) del 25% della differenza.
ESEMPIO: SALONE DI PARRUCCHERIA.
FATTURATO CONSEGUITO 2019 PARI AD EURO 24.000 CHE DIVISO X 4 TRIMESTRE SAREBBE UGUALE A 6.000 EURO DI FATTURATO PER TRIMESTRE 2019.
- SE NEL PRIMO TRIMESTRE 2020 HA CONSEGUITO UN FATTURATO DI EURO 3.000,00;
FACENDO IL RAPPORTO PER TRIMESTRE AVREBBE PERSO IPOTETICAMENTE 6000-3000 = 3000 euro nel trimestre di coronavirus che rapportano al mese fanno 1000 euro di IPOTETICA PERDITA.
ORA sarebbe una indennità giusta aggiungere alle 600 euro, già prevista il 30% di tale differenza ossia 300,00 euro in piu’ per il mese di marzo per un totale di 900 euro…
In ogni caso molto attività resteranno fuori dalla possibilità di ottenere l’indennizzo, quali ad esempio le piccole società cooperative, le piccole srl, ma anche le aziende di dimensioni medio-grandi, che hanno avuto una perdita certa e non opinabile.
Per evitare ricorsi a pioggia, e perizie di lucro cessante che dimostrerebbero scostamenti notevoli, del primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre 2019, molto pericoloso per le casse statali, sarebbe bene già da adesso iniziare a pensare a una forma di indennizzo personalizzata per singola azienda, SIA PER EVITARE PROBLEMI DI CONTENZIOSI SIA PER RISARCIRE E PERMETTERE AI DANNEGGIATI DI POTER CONTINUARE L’ATTIVITA’.
LA FORMULA DEL FINANZIAMENTO CON LA GARANZIA PUBBLICA, sebbene sia valida, infatti, non restituirà la perdita economica subita, ma sarà esclusivamente IL MODO per non far chiudere l’azienda aumentando le esposizioni finanziarie.
Pino Merola commercialista in sapri
Esperto in stime danni economici