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La compravendita di beni immobili non entrerà nell’obbligo di comunicazione telematica delle forniture di importo uguale o superiore a 3000 euro per i quali l’Amministrazione Finanziaria ha già notizia tramite l’Ufficio del Registro.
Rientreranno nell’obbligo, invece, a quanto pare le operazioni intracomunitarie anche se già soggette ad Intrastat, ma per le quali si ritiene occorrerà un completo chiarimento per quanto diremo sotto.
Cio è quanto emerso da alcune precisazioni fornite dall’A.d.E. nel corso di incontri con la stampa specializzata. In arrivo, comunque, una circolare esplicativa che metterà nero su bianco quanto necessario per non incorrere in errate interpretazioni della norma.
Stiamo parlando del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22-12-2010, che ha dato attuazione alle norme previste dall’art. 21 del D.L. 78/2010, istitutive dell’obbligo di comunicare telematicamente tutte le “singole” operazioni rilevanti ai fini IVA di importo uguale o superiore a 3000 euro poste in essere da soggetti IVA.
La norma già entrata in vigore dal 1-01-2011 per le sole operazioni soggette a fatturazione, dal 1-05-2011 riguarderà anche le operazioni non soggette obbligatoriamente a fatturazione come ad esempio quelle soggette solo ad emissione di scontrino fiscale poste in essere ad esempio nei confronti di acquirenti privati.
Quindi quando si effettua o si effettuerà una vendita soggetta alla comunicazione, occorre farsi consegnare dall’acquirente il documento d’identità e il tesserino del codice fiscale e registrarlo su apposito schedario per poi fare un’unica comunicazione entro il 30-04-2012 con l’elenco di tutte le operazioni che hanno superato il limite suddetto, puntualizzando che esse sono:
- Le operazioni fatturate di 3.000 euro oltre IVA.
- Le operazioni con scontrino o ricevuta fiscale di 3.600 euro compreso IVA (se l’aliquota da applicare è il 20%).
La comunicazione in effetti sarà un elenco analitico di “tutte” le vendite o prestazioni effettuate nell’anno, il cui imponibile abbia superato il limite già detto, con l’indicazione dell’acquirente del bene o servizio ( sia esso soggetto IVA o privato identificato dal venditore giuridicamente e fiscalmente).
Le operazioni escluse dall’obbligo sono:
- Le importazioni;
- Esportazioni ai sensi dell’art. 8 lettere a) e b) DPR 633/72;
- Cessioni di beni e servizi con paesi black list;
- Forniture di gas, energia elettrica ed altre utenze.
Altre operazioni da comunicare sono:
- Le compravendite di autoveicoli; in quanto anche se già soggette ad iscrizione al pubblico registro automobilistico non sono controllate dall’anagrafe tributaria.
- I corrispettivi ricevuti in forza di contratti di fornitura continuativi: quali il noleggio, l’appalto, la somministrazione e la locazione, per i quali la soglia va verificata in riferimento all’ammontare annuo complessivo, mentre a regime normale le operazioni si considerano singolarmente (compreso gli acconti e il saldo, considerati sempre operazioni uniche).
Restiamo comunque in attesa della circolare esplicativa che come detto ci darà certezza dei comportamenti da tenere, per una norma paradossalmente già in vigore.
Fonte: Italia Oggi.