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Liceziamenti: quando si ha diritto alla reintegrazione.

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Reintegrazione al lavoro a seguito di licenziamento del lavoratore subordinato.

Ai fini della reintegrazione in azienda del lavoratore subordinato che ha subito il licenziamento, occorre far riferimento alle dimensioni dell’impresa in cui lo stesso prestava l’attività lavorativa, calcolando i dipendenti in forza nel periodo precedente al licenziamento e non a quello successivo in cui già era stato dato preavviso.
Praticamente occorre valutare la normale forza lavorativa presente nell’impresa e non alle occorrenti dinimuzioni o aumenti di personale dovute a contingenze dell’azienda stessa.
In base a tale principio occorre riferirsi al numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro subordinato e non a tutti coloro che a vario titolo prestino attività lavorativa all’interno della stessa impresa.
Hanno diritto ad essere reintegrati in azienda, coloro che sono stati licenziati nell’azienda che successivamente incrementa i lavoratori con contratto di lavoro subordinato.

Fonte soluzioni24fisco. Sentenza Corte di Cassazione del 14/10/2011 n. 21280.


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