Non è mai valido il licenziamento senza giustificato motivo, anche per le aziende con meno di 15 dipendenti. Il datore di lavoro condannato al risarcimento e all’obbligo di riassunzione.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella Sentenza n. 17122 deposita mercoledì 10-7-2013.
Il licenziamento, senza giustificato motivo, non è valido anche se l’azienda ha meno di 15 dipendenti.
Non è applicabile, secondo i Giudici, la tutela prevista dall’art. 8 della L. n° 684-1966, anche se l’azienda non ha i requisiti dimensionali che superano le 15 unità, per i quali, al lavoratore non spetta “la riassunzione” ma esclusivamente il risarcimento pari a 2,5 o 6 mensilità calcolate sull’ultima busta paga, a discrezione del Giudice.
Il datore di lavoro, che ha licenziato il lavoratore senza motivi validi, sarà tenuto a risarcire i danni calcolati sulla base degli stipendi perduti, a partire dalla data del licenziamento e fino alla data della riassunzione.
La Cassazione si è così pronunciata sul licenziamento senza giustificato motivo, operato da un’azienda con meno di 15 dipendenti ad un lavoratore; sempre a condizione che quest’ultimo abbia tenuto comportamenti che configuravano la volontà della prosecuzione del lavoro.
Il Datore di Lavoro è stato condannato:
. Alla riassunzione;
. E all’indennizzo pari alle mensilità calcolate dalla data di licenziamento alla data di riassunzione.
Il licenziamento era viziato dalla mancata comunicazione del “giustificato motivo” del licenziamento richiesti dal lavoratore. Non applicandosi in questo caso il disposto sanzionatorio previsto dall’art. 8 della L. n° 604 del 1966 (nelle ipotesi di licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo) che prevede esclusivamente il risarcimento del danno.