La Corte di Cassazione ha ritenuto valido il licenziamento per giustificati motivi di una lavoratrice, inerenti la diminuzione del fatturato e quindi dei carichi di lavoro a seguito della perdita di un cliente importante.
La perdita di un cliente importante, aveva causato una rilevante riduzione dei ritmi di lavoro e la riduzione delle necessità di risorse impiegatizie, tale da indurre al licenziamento di una propria segretaria, «per giustificato motivo oggettivo».
La Corte di Appello aveva giudicato illegittimo il licenziamento ─ ai sensi dell’art. 2 co. 2-3 L. 604/1966 ─ ravvisando la genericità delle deduzioni portate in giudizio dal titolare dello studio professionale, in ordine ai giustificati motivi opposti ─ quali elementi oggettivi ─ che avevano costretto al licenziamento della lavoratrice.
Secondo la Corte Suprema invece, il licenziamento è illegittimo solo quando ─ a fronte di formale richiesta del lavoratore licenziato ─ il datore di lavoro non risponda comunicandogli ─ entro sette giorni dalla istanza ─ i motivi del licenziamento (o lo faccia con mezzi non idonei) in violazione dell’art. 2 della L. 15 luglio 1966 n. 604.
La Corte suprema così ha dichiarato quindi legittimo il licenziamento, in quanto il datore di lavoro «ha ben ottemperato alle disposizioni di legge» in ordine alla comunicazione obbligatoria al lavoratore, dei “giustificati motivi” che lo hanno indotto alla risoluzione del rapporto.
Commento:
Si ritiene possa essere ben addotto quale giustificato motivo la perdita di un cliente importante, nel caso in cui si dimostri anche l’economicità che portava lo stesso in termini di fatturato.
E’ chiaro che nel momento in cui venga dimostrato che il cliente perduto, produceva un fatturato ad esempio di 40.000 euro annui, è logico e legittimo, poter addurre, ai fini del licenziamento, per “giustificato motivo oggettivo” la mancanza di copertura economica dei costi del dipendente.