Il licenziamento di un lavoratore è illegittimo quando causato dalla richiesta di incarico per iscritto di mansioni complesse assegnate solo verbalmente . Il lavoratore era stato licenziato non rifiutandosi di svolgere le mansioni affidate, ma chiedendo esclusivamente di riceverne incarico per iscritto.
Ha così disposto la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21922 del 25-09-2013.
I giudici di legittimità si sono pronunciati contro il ricorso di una società che si opponeva alla sentenza dei giudici di merito che si era pronunciata per l’illegittimità del licenziamento del lavoratore.
I giudici del secondo grado infatti aveva ordinato l’annullamento del licenziamento e il reintegro del lavoratore (che aveva subito il licenziamento) in quanto aveva prodotto istanza al datore di lavoro di ricevere incarico per iscritto relativo alle mansioni assegnate solo verbalmente, per esonerarsi da responsabilità di danni eventualmente dovuti alla complessità dell’incarico, oltre all’inquadramento quale addetto all’amministrazione, di gran lunga inferiore alle mansioni espletate.
La difficoltà delle mansioni, a parere del lavoratore, producevano la necessità di un incarico conferito per iscritto anche ai fini dell’esonero da responsabilità per eventuali errori nell’espletamento dello stesso.
La Corte di Cassazione ha accolto le doglianze del lavoratore, sostenendo che nelle fattispecie analizzata, non si è in presenza di un rifiuto all’esecuzione della prestazione, ma solo della legittima richiesta di ricevere un ordine scritto di assegnazione ai nuovi compiti.