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Legge di stabilità 2013: cosa cambia per i mutui prima casa

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#pinomerola
Il Disegno di legge C. 5534-bis per la
cd. Legge di Stabilità 2013, dopo essere stato approvato dal
Consiglio dei Ministri, è stato invece stralciato durante l’iter
parlamentare e dal 24 ottobre 2012 è attualmente al vaglio della
Commissione bilancio. Il suddetto Provvedimento individua le misure
tese a perseguire gli obiettivi programmatici di finanza pubblica
indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e
finanza 2012, con l’obiettivo finale di conseguire, nel 2013, il
pareggio di bilancio in termini strutturali, nonché il finanziamento
di alcune spese indifferibili.
La legge di stabilità, tra le numerose
misure tese al risparmio e alla riduzione della spesa, introduce una
serie di modifiche alle disposizioni riguardanti le agevolazioni
fiscali previste per la stipula del mutuo nell’acquisto della
cosiddetta “prima casa” da parte dei cittadini. 
La disciplina
precedente alla legge di stabilità
Allo stato attuale, fintanto che il
decreto del C.d.M. non verrà convertito in legge, i cittadini che
sono interessati a stipulare un contratto di mutuo (con garanzia
ipotecaria) per l’acquisto di un immobile che risponda ai requisiti
di “abitazione principale” (unità presso cui dimorano in maniera
stabile il proprietario e la sua famiglia) possono usufruire di una
detrazione dall’irpef pari al 19% degli interessi passivi pagati
sul mutuo fino ad un massimale di € 4.000,00 annuo (oltre il quale
la detrazione non è spettante) pari ad un risparmio d’imposta IRPEF
massimo di € 760,00.
I requisiti necessari per l’accesso
alle suddette agevolazioni sono riportati di seguito:
  • Il soggetto che richiede l’accesso
    alle agevolazioni deve essere l’effettivo proprietario
    dell’immobile;
  • Lo stesso soggetto deve essere
    anche l’effettivo intestatario del contratto di mutuo;
  • Il lasso temporale che intercorre
    tra data di stipulazione del mutuo e data di acquisto non deve
    essere maggiore a 12 mesi.
Come verrà modificata
la precedente disciplina dalla legge di stabilità
La legge di stabilità 2013 introduce
una serie di modifiche sostanziali alla precedente disciplina. In
particolare, i contribuenti che possiedono un reddito annuo maggiore
di € 15.000,00 (e sono più di 3 milioni i cittadini che, loro
malgrado, rientrano in tale categoria) saranno soggetti ad una
franchigia di € 250 per tutte le detrazioni fiscali, per cui si
avrà diritto alla detrazione IRPEF del 19% entro il limite massimo
di € 3.000,00. Pertanto, per essere esemplificativi, solo le
spese superiori ad € 250 potranno essere effettivamente detratte, e
solo fino al raggiungimento del massimale di € 3.000,00.
Commento:
In pratica la nuova norma a fronte
della riduzione di un punto dell’aliquota IRPEF del 23% (per i
redditi fino a 15.000 euro che passerà al 22%) e del 27% (per i
redditi fino a 28.000 euro che passerà al 26%) ha dato una bella
sforbiciata al tetto massimo detraibile di oneri e spese, come gli
interessi passivi su mutui ipotecari, contratti per l’acquisto
dell’abitazione principale, che dai 4.000 euro detraibili sino ad oggi sarà ridotto a 3.000 con un minor risparmio di imposta di 190 euro massimi.
Inoltre va osservata la mancanza di
sinallagma tra le due norme:
Le minori detrazioni scatteranno già per l’anno 2012 ossia in occasione dell’Unico/2013, mentre la riduzione dell’imposta IRPEF, nella misura sopra detta, potrà essere goduta solo a partire dall’ 1.01.2013 ossia con la dichiarazione Unico/2014.

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