Legge di Bilancio 2018: Nuova società sportiva dilettantistica lucrativa

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Novità introdotte con la Legge di Bilancio 2018 che prevede l’ingresso nell’ordinamento della nuova società sportiva dilettantistica lucrativa.

Per le associazioni sportive dilettantistiche si aprono tre strade che occorre di seguito analizzare ad hoc:

  1. la prima è quella di mantenere solo l’iscrizione nel registro CONI e si potrà continuare a godere del “panel” di agevolazioni fino ad oggi previsto come la defiscalizzazione dei corrispettivi specifici versati da soci o tesserati alla Federazione sportiva, ente di promozione sportiva o disciplina sportiva di affiliazione; semplificazioni contabili e determinazione forfetaria delle imposte sui redditi e dell’Iva da versare; presunzione di spesa pubblicitaria dei corrispettivi per sponsorizzazione fino a € 200.000; agevolazioni fiscali, previdenziali e assicurative nei confronti dei compensi corrisposti sia ai soggetti che svolgono esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche sia ai collaboratori con funzioni amministrativo-gestionali; esclusione da imposta sulla pubblicità della cartellonistica collocata all’interno di impianti con capienza non superiore a 3.000 posti; esclusione dall’applicazione della tassa sulle concessioni governative; detrazione delle spese di iscrizione ai corsi fino a € 210 annui.
  2. La seconda strada è la possibilità per le associazioni sportive dilettantistiche di “entrare nel terzo settore” semplicemente chiedendo l’iscrizione nella sezione “g) altri enti del terzo settore” del registro unico nazionale.
  3. Terza strada, avendone i requisiti specifici, è possibile diventare associazione di promozione sociale.

Tra i diversi vantaggi è possibile, inoltre, beneficiare dell’accesso al credito agevolato e al fondo sociale europeo, facilitazioni nell’utilizzo di locali, strutture della pubblica amministrazione, autorizzazioni temporanee per la somministrazione, privilegio sui crediti etc. etc.

A fronte della scelta di costituire una società sportiva dilettantistica lucrativa è prevista l’obbligatorietà di una serie di prescrizioni nello Statuto sociale al fine di garantire che venga svolta effettivamente attività sportiva dilettantistica.

Lo statuto della società sportiva dilettantistica lucrativa dovrà contenere:

  1. a) nella denominazione o ragione sociale, la dicitura “società sportiva dilettantistica lucrativa”;
  2. b) nell’oggetto o scopo sociale, lo svolgimento e l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche;
  3. c) il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell’ambito della stessa disciplina;
  4. d) l’obbligo di prevedere nelle strutture sportive, in occasione dell’apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un «direttore tecnico» che sia in possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Organizzazione e Gestione dei Servizi per lo Sport e le Attività Motorie (LM47) o in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate (LM67) o in Scienze e Tecniche dello Sport (LM68), purché in possesso della laurea triennale in Scienze motorie.
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