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Leasing immobiliari. Nuova stangata…il commento di rivista fiscale web.

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#pinomerola
La nostra opinione.
Lo Stato ha bisogno di soldi (e questa nuova norma lo dimostra) ma soffoca le imprese e la crescita, difatti:
  • La prima disposizione in commento grava finanziariamente sui nuovi contratti di leasing in quanto occorrerá versare alla sottoscrizione l’intero importo delle imposte ipotecaria e catastale e non solo il 50% come prima.
  • Ancora, come se non bastasse, sui vecchi contratti, la norma interviene anche retroattivamente in quanto impone il pagamento dell’imposta sostitutiva (in luogo dell’ipotecaria-catastale) entro il 31-03-2011.
Cosa si può dire se non dare sempre ragione a Draghi (come in un nostro precedente articolo che potrete leggere tra “gli articoli per argomento alla voce DRAGHI”) quando dice che la politica non riesce a dare impulso alle manovre economiche pro-crescita delle aziende anzi le deprime…..;
Queste norme tolgono ancor di più ossigeno non solo alle  aziende ma allo sviluppo economico del Paese.
Dovendo pagare subito le intere imposte suddette come in questo caso, ma ce sono altri simili, E’ CHIARO che si tolgono disponibilità finanziarie alle aziende (per tappare le falle dello Stato) si tolgono le idee positive all’imprenditore che viene depresso nel suo ESTRO ECONOMICO-STRATEGICO.

La crescita economica è in scacco…
Non stiamo dicendo che tale specifica norma possa creare dei grossi danni all’economia, ma ci dá l’occasione per valutare i tanti segnali negativi che arrivano alle aziende che secondo noi sono oggetto di una pressione continua da parte dello Stato e che scoraggia, soprattutto nelle zone depresse come il Sud l’iniziativa imprenditoriale.

La nuova norma.

Applicazione delle imposte ipotecaria e catastale sui leasing immobiliari.
    La legge di stabilità ha disposto che per l’acquisto di immobili ad uso strumentale, tramite contratti di leasing sottoscritti a partire da 1-01-2011, le imposte ipotecaria e castale dovute nella misura del 3% la prima e  dell’1% la seconda, dovranno essere pagate integralmente nel momento  della stipula del contratto di leasing,  e non più al 50% come previsto dal DL 223 (convertito in legge 248/2006) art. 35 comma 10-ter e 10-sexies. Invece per il riscatto a fine leasing da parte dell’utilizzatore locatario o in caso di risoluzione contrattuale per inadempienza del locatario medesimo, le imposte di registro-ipotecaria e catastale si applicheranno in misura fissa.
La legge di stabilità obbliga alla registrazione di tali contratti solo in caso d’uso.
PURTROPPO, Per i contratti in essere alla data del 1-01-2011, visto che al riscatto non si dovrá pagare alcun tributo, le parti dovranno versare l’imposta sostitutiva in luogo di ipotecaria e catastale in unica soluzione entro il 31-03-2011.

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