L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 17e del 29 05 2013, ha illustrato la nuova disciplina in materia di deducibilità dei canoni di leasing.
Le nuove disposizioni in materia di leasing sono state introdotte dal DL n. 16 del 2 3 2012, convertito con modificazione dalla legge 44 del 26 04 2012.
È stata eliminata la norma che prevedeva la durata minima del contratto di leasing, ma fiscalmente resta la durata minima di deducibilità.
La circolare illustra il trattamento fiscale dei canoni di leasing, non ancora dedotti alla data di scadenza del contratto, quando la durata dello stesso è inferiore a quella minima prevista fiscalmente (tramite le quote di ammortamento).
In linea di principio, la nuova normativa, tende a rendere la deducibilità dei canoni di leasing per l’acquisto di beni, uniforme alla deducibilità delle quote di ammortamento nel caso fosse avvenuto l’acquisto diretto degli stessi beni.
L’Agenzia illustra le consuguenze di tre possibili ipotesi in merito al contratto di leasing:
- L’esercizio del diritto di riscatto da parte dell’impresa utilizzatrice;
- il mancato esercizio del diritto di riscatto (con conseguente restituzione del bene alla società di leasing);
- la cessione del contratto di leasing a terzi.
Nella circolare, vengono evidenziati anche altri aspetti della disciplina della deducibilità dei canoni di leasing, successivi all’introduzione delle nuove norme.
L’Agenzia delle Entrate infatti prende in esame alcune fattispecie di trattamento fiscale del leasing:
- la determinazione della quota di interessi passivi impliciti;
- la determinazione della quota capitale dei canoni di fabbricati strumentali (acquisiti in locazione finanziaria) riferibile al terreno sulla quale sono situati che è irrilevante fiscalmente al pari dell’acquisto diretto di un immobile e la possibilità di ammortamento del terreno su cui lo stesso insiste.
- la disciplina della deduzione dei canoni di leasing per i lavoratori autonomi;
- i riflessi sull’applicazione dell’Irap.
La nuova norma, in conclusione, vuole evitare di sottrare gettito fiscale alle casse statali, tramite una deducibilità degli acquisti effettati in leasing più breve rispetto alle quote di ammortamento.