Il Ministero delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate non sembrano intenzionate a risolvere il problema delle rimanenze finali 2017 per i contribuenti che adottano il regime semplificato con il passaggio obbligato al principio di cassa invece che di competenza. L’unica soluzione è l’opzione per la contabilità ordinaria.
La circolare 8/E/2017 diramata dall’Agenzia delle Entrate fa un riepilogo dei tanti chiarimenti sul nuovo principio di cassa da applicare alle imprese minori che adottano la contabilità semplificata. Alcuna questioni restano aperte e non sono di poca importanza come le rimanenze finali che sono un grosso problema per chi ha un magazzino di valore elevato.
Regime di cassa ma misto.
L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che non si tratta di un regime di cassa puro, in quanto ai fini della determinazione del reddito e dell’imponibile IRAP molte voci di costo e di ricavo (che non sono le principali operazioni di vendita e acquisto) restano assoggettate al principio previgente di competenza.
Dovranno infatti ancora essere imputate per competenza:
- Le plusvalenze, le minusvalenze e le sopravvenienze attive o passive;
- le quote di ammortamento,
- il leasing (compreso il maxi canone),
- le spese del personale,
- gli oneri di utilità sociale,
i componenti negativi derivanti dalla assegnazione di beni ai soci e dalla destinazione di tali beni a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
L’Agenzia delle Entrate ha mancato nel non rispondere al criterio di deducibilità delle spese di manutenzione: ma in riferimento all’art. 102 che le disciplina contenuto nell’articolo 66, può essere confermata la correttezza nell’applicazione del regime di competenza.
Nel passaggio dal principio di competenza a quello di cassa, dal 31-12-2o16 al 1-1-2017, viene di nuovo spiegato che saranno ininfluenti quelle voci di valore economico che possano determinare duplicazioni di tassazione o di deduzione ed è stato precisato che le poste attive e passive che hanno concorso alla determinazione del reddito di un anno precedente, non saranno influenti nella determinazione delle imposte sul reddito e sull’IRAP PER GLI anni 2017 E successivi.
Per le rimanenze finali L’agenzia conferma anche nella circolare 8/E che le rimanenze finali, che hanno formato il reddito 2016, saranno interamente deducibili nel 2017 ma non saranno riportabili negli anni successivi. Un grosso problema il mancato riporto delle rimanenze in deduzione negli anni successivi ed anomalia indiscussa dovuta al divieto di riporto delle perdite 2017 che ci saranno copiose allorquando si porterà in deduzione totale le rimanenze imputate a ricavi nell’anno 2016.
Quindi in estrema sintesi la questione delle rimanenze iniziali del 2017 rimane irrisolta e i contribuenti che hanno un magazzino di una certa rilevanza dovranno probabilmente scegliere di adottare la contabilità ordinaria.