La Corte costituzionale con la Sentenza n. 46/2011 ha condonnato Le Poste Italiane Spa al risarcimento del danno subito da un cliente per il ritardo nella consegna di un pacco posta celere dichiarando illegittimo l’art.6 del D.P.R. 156/73 nella parte in cui recita che il concessionario non ha responsabilità per il ritardato recapito delle spedizioni.
Il caso.
Una società aveva spedito a mezzo postacelere la documentazione occorrente per la partecipazione ad una gara d’appalto. Per un errore del vettore, la spedizione invece di di arrivare a Reggio Emilia è arrivata a Reggio Calabria e ciò ha causato l’esclusione della società dalla partecipazione alla gara per decorso del termine di consegna delle offerte.
Le poste dal canto loro si sono limitate a rimborsare esclusivamente il costo della spedizione.
Il tribunale di Napoli a cui si era rivolta la società ha richiesto l’intervento della Corte di Cassazione.
I giudici della Corte costituzionale, hanno decretato il risarcimento del danno subito dalla società per non aver potuto partecipare alla gara.
Hanno bocciato la norma suddetta affermando che “la previsione della mera corresponsione del costo per la spedizione determina, anche nel caso di servizio postacelere, una totale esclusione di responsabilità, non essendo in grado di assolvere a una funzione risarcitoria del danno arrecato all’utente, che utilizza il predetto servizio proprio in vista della celerità del medesimo”.