La recente pronuncia n. 3196 emessa dalla Sezione civile della Corte di cassazione e pubblicata lo scorso 7 febbraio 2017, offre e costituisce in definitiva la soluzione al tanto ed annoso dibattuto tema delle società di capitali a partecipazione pubblica, principalmente in relazione al trattamento legislativo ad esse applicabile. Disattendendo un’interpretazione errata, a rigore di cui e partecipate pubbliche sarebbero escluse dall’ambito applicativo della normativa fallimentare, in quanto organismi di diritto pubblico, la Corte di cassazione ha evidenziato che “la scelta del legislatore di consentire l’esercizio di determinate attività a società di capitali e dunque di perseguire l’interesse pubblico attraverso lo strumento privatistico” comporta la conseguente assunzione di tutti i rischi correlati, primo tra tutti l’insolvenza, con ciò aderendo all’arresto giurisprudenziale della sentenza n. 22209 del 2013. I giudici, in particolare, hanno pienamente valorizzato la necessaria salvaguardia del principio di eguaglianza e di affidamento di tutti i soggetti terzi coinvolti con imprese a capitale pubblico.
Il provvedimento legislativo ha recepito principi introdotti da interventi normativi di recente promulgazione: l’articolo 4, comma 13 del Dl n. 95 del 2012 (cosiddetta spending review) aveva già posto una norma di rinvio in materia, estendendo alle società a totale o parziale partecipazione pubblica la disciplina contenuta nel Codice civile per le società di capitali. Il Decreto Legislativo n. 175 del 2016 ha finalmente virato verso il novello indirizzo delineato dalla giurisprudenza fallimentare statuendo che “le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi”.
In pratica, l’Ente che costituisce e partecipa ad una società di capitali, scegliendo di perseguire un interesse pubblico attraverso uno strumento privatistico dovrà sottostare alla normativa generale sancita dal Codice civile e dalla legge fallimentare. Una soluzione idonea ad assecondare esigenze di giustizia sostanziale ed ad arginare i possibili effetti di un danno erariale generato dall’indiscriminato accesso dei creditori al patrimonio pubblico.
_________________________________
_________________________________