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Le materie di competenza del commercialista e le incompatibilità.

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Gli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili hanno la competenza specifica riconosciuta dalla legge per:
  • l’amministrazione e liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni;
  • le perizie e le consulenze tecniche nelle materie di propria competenza;
  • le ispezioni e le revisioni amministrative;
  • la verifica ed ogni altra indagine in merito all’attendibilità del bilancio, dei conti, delle scritture e di ogni altro atto o fatto contabile delle imprese e degli enti sia pubblici che privati;
  • i regolamenti e le liquidazioni di avarie;
  • le funzioni di sindaco, revisore nelle società commerciali, enti pubblici ed enti non commerciali.

In particolare agli iscritti alla sezione “A” dell’ODCEC è riconosciuta la competenza tecnica:

  1. nella revisione e la formulazione di giudizi in riguardo ai bilanci di imprese, enti pubblici o privati. 
  2. nelle perizie di valutazione di aziende;
  3. nell’assistenza tributaria nonché nella rappresentanza davanti agli organi di giurisdizione tributaria ai sensi del D.lgs. n.545 del 31-12-1992.
  4. nell’incarico di curatore, commissario giudiziale e liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie ed amministrative ed anche nell’ammistrazione straordinaria, nonchè l’incarico di ausiliario del giudice, di amministratore e liquidatore nelle procedure giudiziali;
  5. le funzioni di sindaco o componente gli organi di controllo e di sorveglianza in enti o società, nonchè di amministratore qualora il requisito richiesto sia l’indipendenza o l’iscrizione ad albi professionali;
  6. le funzioni di ispettore e di amministratore giudiziario nei casi previsti dall’art.2409 del codice civile;
  7. la predisposizione e diffusione di studi e ricerche di analisi finanziarie aventi ad oggetto titoli società quotate che contengano previsioni sull’andamento previsto e che forniscano implicitamente od anche esplicitamente consigli di investimento;
  8. il riconoscimento della personalità giuridica di fondazioni ed associazioni tramite la valutazione del patrimonio ai fini del riconoscimento medesimo;
  9. il compimento delle operazioni di vendite giudiziarie;
  10. l’attività di consulenza nella pianificazione economico-finanziaria degli Enti locali;
  11. l’attività di valutazione tecnica dell’iniziativa d’impresa e di asseverazione dei business plan ai fini dell’accesso a finanziamenti pubblici;
  12. il monitoraggio e tutoraggio inerenti l’utilizzo di finanziamenti pubblici da parte delle Imprese;
  13. la redazione ed asseverazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilità delle imprese e degli enti sia pubblici che privati.

Agli iscritti alla sezione “B” dell’ODCEC è riconosciuta la competenza tecnica:

  1. tenuta e redazione dei libri contabili e del lavoro, controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione di persone fisiche, enti non commerciali, società ad esclusione di quelle di CAPITALI (SRL, SPA, SAPA).
  2. elaborazione delle dichiarazioni fiscali e cura dei connessi adempimenti tributari;
  3. rilascio di visti di conformità, asseverazione degli studi di settore e certificazioni tributarie, nonchè l’effettuazione di attestazioni previste da leggi tributarie;
  4. la funzione di revisore o componente di altri organi di revisione qualora ne sussistano i requisiti ai sensi del D.Lgs. 88 del 27-01-1992, per il controllo previsto ai sensi dell’art. 2409bis del Codice Civile;
  5. la funzione di revisore dei conti sempre che ne sussistano i requisiti previsti dal succitato D.lgs. 88, nelle imprese ed enti che ricevono contributi dallo Stato, Regioni, Province, Comuni ed enti da essi controllati o partecipati, tipo Comunità Montane, Patti Territoriali, Consorzi tra Comuni, ecc…;
  6. Il deposito di atti o documenti, mediante firma digitale, presso enti pubblici o privati nonchè presso l’amministrazione finanziaria ai sensi della legge n. 59 15-03-1997 e del D.P.R. 28-12-2000 n. 445 e modificazioni successive;
  7. l’assistenza fiscale nei confronti di contribuenti non titolari di redditi da lavoro autonomo.

L’elencazione non pregiudica l’ESERCIZIO DI OGNI ALTRA ATTIVITA’ PROFESSIONALE, ad essi attribuita dalla legge o da regolamenti.


Incompatibilità con “l’esercizio” di altre professioni o con l’esercizio di attività di Impresa come previste dall’art. 4 del D.Lgs. 139/2005:

  1. Notaio;
  2. Giornalista professionista (è compatibile la professione di giornalista pubblicista);
  3. Appaltatore di pubblico servizio;
  4. Concessionario della riscossione dei tributi;
  5. Promotore finanziario;
  6. Imprenditore individuale;
  7. Imprenditore agricolo;
  8. Attività di intermediazione e figure di intemediazione.
  9. Attività di magistrato e giudice tributario.

Giova ricordare che l’incompatibilità si sostanza nell’effettivo ed oggettivo esercizio delle suddette attività. Quindi ad esempio qualora si abbia il titolo per poter espletare la professione di giornalista, l’incompatibilità opera nel caso in cui ci sia l’esercizio effettivo e contemporaneo delle due attività.

L’incompatibilità inoltre non opera nel caso in cui l’attività sia soltanto diretta alla gestione patrimoniale e ad attività di mero godimento e conservative di patrimoni o strumenti finanziari, nonchè la gestione di società di servizi strumentali alla professione di commercialista, ovvero qualora il professionista rivesta la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale per il perseguimento dell’interesse lucrativo di colui che ha conferito l’incarico.

Trattasi di una elencazione che sicuramente non sarà globalmente esaustiva in quanto l’impianto normativo o una qualsiasi norma di legge può prevedere l’incompatibilità della professione per una specifica materia in un determinato contesto.



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