La Manovra Monti (D. L. n.201 del 6-12-2011 poi convertito nella L. n. 214 22-12-2011), ha operato diverse modifiche in riguardo all’accertamento ed alla riscossione delle imposte.
Per tutte le movimentazioni si intende “ogni singola operazione” che il cliente pone in essere, come possono essere, ad esempio, i bonifici, i versamenti ed i prelievi che effettua sul proprio conto corrente bancario, o sul proprio dossier titoli, o che riguardino i rapporti movimentati con le società di gestione del risparmio, ecc…).
L’Agenzia delle Entrate utlizzerà tali informazioni per organizzare delle liste selettive di soggetti da sottoporre a controllo.
In pratica l’Amministrazione, attiverà le stesse procedure previste per gli accertamenti bancari.
Con l’esame degli importi delle movimentazioni bancarie o del risparmio che il singolo soggetto intrattiene con gli intermediari finanziari, il Fisco potrà facilmente confrontare tali dati con la contabilità aziendale o professionale del contribuente, e sulla base di tale raffronto fondare “un accertamento fiscale”.
I nuovi obblighi a carico degli intemediari decorrono dal 1-1-2012.
Risulta chiaro che la norma apparentemente introdotta anche per ridurre il riciclaggio di danaro illecito, ha il solo scopo di consentire all’Agenzia delle Entrate di emettere avvisi di accertamenti poco contestabili in quanto fondati sulla base di elementi reali e probanti.
Ciò anche al fine di ridurre il contenzioso tributario, quando gli accertamenti sono di origine sintetica e presuntiva e facilmente attaccabili in giudizio.
Con tali dati reali, invece, che attengono ai movimenti bancari posti in essere dal contribuente e che rilevano scostamenti considerevoli rispetto alle registrazioni contabili della propria azienda, difficilmente la persona o la società accertata riterrà opportuno instaurare un contenzioso tributario, probabilmente già perso.
Articolo a cura di Giuseppe Merola Sapri.