Home DIRITTO SOCIETARIO Le attività agricole per connessione: chiarimenti articolo 2135, 3 comma c.c

Le attività agricole per connessione: chiarimenti articolo 2135, 3 comma c.c

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Impresa agricola secondo l’attuale disposizione normativa prevista e contenuta all’articolo 2135 della disciplina codicistica definisce connesse le attività (in base al terzo comma): “Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”

Le une e le altre sono attività oggettivamente commerciali: un imprenditore che produce olio e formaggi ed è commerciante in quanto vende i prodotti in un suo negozio di frutta e verdura, è considerano imprenditore agricolo per connessione con una delle tre attività agricole essenziali (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali, art. 2135 c.c., 1 comma).

E’ necessario che il soggetto che esercita attività agricola svolga in forma di impresa una delle tre attività agricole tipiche e, inoltre, attività coerente con quella connessa (connessione soggettiva). La qualifica di imprenditori agricoli è estesa anche alle cooperative di imprenditori agricoli ed ai loro consorzi come cantine sociali o oleifici sociali quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni o servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

La suddetta connessione soggettiva non è sufficiente: è necessario che ricorra anche una connessione oggettiva tra le due attività, non si richiedere più che le attività di trasformazione ed alienazione dei prodotti agricoli rientrino nell’esercizio normale dell’agricoltura né che le attività connesse diverse da queste abbiano carattere accessorio. Necessario e sufficiente è solo che si tratti di attività aventi ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dall’esercizio dell’attività agricola essenziale, ovvero di beni o servizi forniti mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda agricola. In breve, è sufficiente che le attività connesse non prevalgano sull’attività agricola essenziale.

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