Inps con la Circolare n.107 pubblicata in data 5 luglio 2017 ha disciplinato e chiarito il Lavoro occasionale, con riguardo all’Articolo 54 bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto dalla Legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96. Libretto Famiglia e Contratto di Prestazione Occasionale.
La Circolare si inserisce tra le fonti normative di cui 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto in sede di conversione dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017 (G.U. n. 144 del 23 giugno 2017) che ha disciplinato compiutamente le prestazioni di lavoro occasionali.
Il nuovo dettato normativo consente la possibilità per i datori di lavoro di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, nei limiti sanciti dalla norma, secondo due possibili modalità di utilizzo: il Libretto Famiglia e il Contratto di prestazione occasionale.
Entrambe le tipologie di contratto di lavoro (Libretto Famiglia e Contratto di prestazione occasionale) si riferisce a diverse categorie di datori di lavoro e presentano profili di peculiarità in relazione all’oggetto della prestazione, alla misura dei compensi economici, dei diritti di contribuzione sociale obbligatoria e modalità di assolvimento degli adempimenti informativi verso l’Ente di Previdenza.
Tra queste la Circolare n.107 disciplina al punto 6.5 relativamente al regime dei contratti occasionali per l’agricoltura prevedendo che per le imprese del settore primario, fatto salvo il limite massimo e non eccedente di più di cinque dipendenti, si prevede la possibilità di ricorso al contratto di prestazione occasionale per le seguenti categorie di lavoratori:
· titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
· giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
· persone disoccupate;
· coloro che percepiscono prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA), ovvero altre prestazioni di sostegno del reddito.
Le suddette categorie di lavoratori non devono risultare iscritti in uno degli elenchi anagrafici comunali degli Operai a Tempo Determinato – OTD di più recente pubblicazione.
Nel comparto agricolo il compenso minimo orario è pari all’importo della retribuzione oraria individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali e sono previsti tre importi orari differenti, a seconda dell’Area di appartenenza del lavoratore:
– area 1: € 7,57;
– area 2: € 6,94;
– area 3: € 6,52.
L’ammontare del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative.
Nel messaggio INPS 12 luglio 2017, n. 2887, l’Ente di Previdenza ha sancito ulteriormente le istruzioni per la determinazione del compenso delle prestazioni di lavoro occasionale nel settore agricolo.
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