Lavora in nero l’artigiano iscritto ma diretto dall’impresa.

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Una sentenza della Cassazione che farà discutere: «l’artigiano anche se regolarmente iscritto è considerato lavoratore in nero quando “è sottoposto alle direttive” dall’impresa committente».

1. ARTIGIANO IMPIEGATO DA IMPRESA DI COSTRUZIONI.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16340 del 28 giugno 2013, ha comminato la sanzione per lavoro nero a  un costruttore per aver impiegato – in via occasionale e non continuativa – un artigiano, nonostante fosse regolarmente iscritto all’albo artigiani.

2. ININFLUENTE L’ISCRIZIONE ALL’ALBO ARTIGIANI.

I giudici della Cassazione hanno ritenuto “ininfluente”  l’iscrizione del lavoratore all’albo artigiani, a fronte  dell’opera  svolta in maniera occasionale su commintenza dell’impresa di costruzioni.

La presunzione di lavoro nero è basata sulla «circostanza che il lavoratore era di fatto soggetto al potere direttivo dell’imprenditore» e per tale motivo non svolgeva “attività autonoma“.

3. CONSIGLIO

Spesso nell’ambito delle opere di costruzione di interi fabbricati, le impresa edili, assoldano piccoli artigiani per le rifiniture interne.

Chiaramente, tali opere, per non essere considerate in nero, devono essere eseguite in piena autonomia, ossia dietro contratto di committenza o sub-appalto con cui l’artigiano sia stato incaricato del lavoro particolare, ma lo svolga autonomamente, con i propri mezzi e attrezzi ed eventualmente i suoi dipendenti.

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