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Lavoro: legittima la video sorveglianza dei dipendenti contro illeciti.

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#pinomerola

In tema di lavoro è legittimo utilizzare la video sorveglianza in azienda quando il datore di lavoro agisca per la tutela dell’impresa contro illeciti.

E’ quanto ha stabilito la sentenza della Corte di Cassazione (VI Sez. Pen.)  n. 30177 del 12-07-2013.

§ FATTISPECIE DI CAUSA.

▬ Anomali ritardi nella “presentazione sul posto di lavoro” da parte di alcuni dipendenti di una filiale dell’azienda, venivano denunciati da un collega all’autorità giudiziaria.

▬ Veniva disposto, dalla polizia giudiziaria, un servizio di video sorveglianza, che riprendeva l’area di ingresso dei dipendenti, dove era installato il marcatempo.

▬ Dai video si notavano manovre ─ di alcuni lavoratori ─ sul marcatempo, per registrare più volte “la presenza” tramite la propria scheda magnetica.

▬ Per tali rilevamenti, i giudici del secondo grado, si pronunciavano sul reato di «truffa aggravata» ai sensi dell’art. 61 (c. 9 e 11) del C.P.. La Corte di appello imputava tali reati a carico di dipendenti.

§ LA CASSAZIONE.

▬ Gli imputati si difendevano contestando il mancato rispetto dello Statuto dei Lavoratori (art. 4) e del Codice della Privacy (art. 114 Dlgs 196/2003).

▬ I giudici della Cassazione ritenevano infondate le difese ─secondo le norme citate ─ in quanto queste trovano il limite «nella commissione di reati».

▬ La Corte di Cassazione affermava infatti che le disposizioni di tutela dei lavoratori è circoscritta al divieto di controllo delle “oggettive prestazioni lavorative e della ordinaria attività di lavoro subordinato”.

▬ Nel caso specifico le disposizioni che vietano l’utilizzo di strumenti di video sorveglianza sui lavoratori non negano il controllo video per la difesa dell’impresa, a causa di illeciti dei lavoratori, per danni al patrimonio aziendale.

▬ La Corte, della Sezione Penale,  afferma infine la piena utilizzabilità degli strumenti di video sorveglianza, da parte del datore di lavoro, quando agisca, non per il controllo delle prestazioni lavorative, ma per specifici casi di tutela dell’azienda rispetto a precisi illeciti.

Il divieto, coerentemente con la sua funzione, è testualmente riferito al datore dl lavoro e riguarda solo il controllo dell’esecuzione dell’ordinaria attività lavorativa.

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