#pinomerola
Il Ministero del Lavoro per contrastare i falsi lavoratori autonomi nel campo edile, ha diramato una circolare che fissa i paletti per determinare se una collaborazione di lavoro autonomo effettuato per un’altra ditta sia il modo per raggirare un rapporto di lavoro subordinato, evadendo contribuzione e disattendendo alle norme sulla sicurezza sul lavoro per i lavoratori subordinati.
Il Ministero ha puntualizzato quali sono i requisiti minimi affinché un lavoratore edile autonomo sia considerato in regola e non celi un rapporto di lavoro subordinato nei confronti del committente (impresa maggiore):
- Si considera lavoratore autonomo la persona fisica che esegue la propria opera (per conto di un’altra impresa edile) senza vincoli di subordinazione;
- Il lavoratore che esegue l’opera (per conto del committente) con propria partita IVA ed iscrizioni camerali e contributive deve dimostrare di possedere la necessaria dotazione strumentale inerente l’attività lavorativa che svolge, al fine di poter esercitare la propria attività in maniera organizzata ed autonoma;
- Dimostrare che l’opera che il lavoratore autonomo svolge per un’altra impresa (di regola più grande) è limitata ad una operazione temporalmente definita e non continuativa su più cantieri.
Nel caso gli ispettori del Ministero del Lavoro riscontrino gli estremi per il disconoscimento di lavoro autonomo, contesteranno all’impresa committente le violazioni in materia di rapporto di lavoro, celato sotto forma di impresa individuale autonoma, con imputazioni di notevoli sanzioni per lavoro nero e mancata ottemperanza alle norme sulla sicurezza sui luoghi lavoro.
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