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Lavori con contratto di somministrazione: l’INPS stablisce l’erogazione di una indennità una tantum a sostegno del reddito.

INPS: indennità a favore dei lavori c.d. somministrati.

L’Inps con la circolare del 23-1-2012 ha trattato le modalità di erogazione dell’indennità una tantum a favore dei lavoratori somministrati.
L’indennità a sostegno del reddito, sono erogate a quei lavoratori con contratto di somministrazione, che nell’arco temporale intercorrente dal 1-1-2010 al 31-12-2011, sono in possesso dei requisiti seguenti:

  •  possdere un’anzianità di lavoro di almeno 78 giornate in somministrazione a decorrere dal 1-01-2008 e, successivamente almeno 45 giorni consecutivi di disoccupazione antecedenti alla data dichiarata nella domanda;
  • non aver già beneficiato dell’indennità;
  • non avere percepito, nei sei mesi precedenti provvidenze di sostegno al reddito di importo pari o superiore a euro 1300,00.

fonte: bdcnews24.

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