Alla luce dei cambiamenti delle fasce di retribuzione previste per i Lavoratori Domestici per l’anno 2018, di seguito INPS ha fornito chiarimenti in merito con la pubblicazione della Circolare n.15 del 29 gennaio 2018. È stata confermata la minore aliquota dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo Cassa Unica Assegni Familiari. Vediamo i nuovi importi relativi alla Contribuzione dovuta per i Lavoratori Domestici per il corrente anno 2018.
Inoltre, la stessa Circolare INPS sancisce che per tutti i lavoratori domestici che sono assunti mediante contratto di lavoro a tempo determinato, il datore di lavoro deve applicare il contributo addizionale previsto dall’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Vediamo i dettagli forniti in merito.
Lavoratori domestici: Importo contribuzione dovuta 1/1-31/12/2018
Con la pubblicazione della Circolare INPS pubblicata in data 29 gennaio 2018 sono stati forniti i nuovi importi relativi alla Contribuzione dovuta dai Lavoratori Domestici per il corrente anno 2018.
Ecco la tabella Contribuzione obbligatoria Lavoratori Domestici senza contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della L. 92/2012.
LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI |
|||
RETRIBUZIONE ORARIA | IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO | ||
Effettiva | Convenzionale | Comprensivo quota CUAF | Senza quota CUAF |
fino a € 7,97 oltre € 7,97 fino a € 9,70 oltre € 9,70 |
€ 7,05 € 7,97 € 9,70 |
€ 1,41 (0,35) € 1,59 (0,40) € 1,94 (0,49) |
€ 1,42 (0,35) € 1,60 (0,40) € 1,95 (0,49) |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali | € 5,13 |
€ 1,02 (0,26) |
€ 1,03 (0,26) |
Ecco la tabella Contribuzione obbligatoria Lavoratori Domestici comprensivo di contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della L. 92/2012 da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato
LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI |
|||
RETRIBUZIONE ORARIA | IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO | ||
Effettiva | Convenzionale | Comprensivo quota CUAF | Senza quota CUAF |
fino a € 7,97 oltre € 7,97 fino a € 9,70 oltre € 9,70 |
€ 7,05 € 7,97 € 9,70 |
€ 1,51 (0,35) € 1,70 (0,40) € 2,07 (0,49) |
€ 1,51 (0,35) € 1,71 (0,40) € 2,08 (0,49) |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali | € 5,13 |
€ 1,10 (0,26) |
€ 1,10 (0,26) |
Lavoratori Domestici 2018 Coefficienti di ripartizione. Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 (senza contributo addizionale di cui al comma 28 dell’art. 2 della Legge n. 92/2012.
GESTIONE | LAVORATORI DOMESTICI CON CUAF |
LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF | ||
ALIQUOTE | COEFFICIENTI | ALIQUOTE | COEFFICIENTI | |
F.P.L.D. ASpI C.U.A.F. MATERNITA’ INAIL Contributo addizionale Fondo garanzia tratt. fine rapporto TOTALE |
17,4275% 1,0300% 0,0000% 0,0000% 1,31% 1,40% 0,20% 21,3675% |
0,815608 0,048204 0,000000 0,000000 0,061308 0,065520 0,009360 1,000000 |
17,4275% 1,1500% 0,0000% 1,31% 1,40% 0,20% 21,4875% |
0,811053 0,053519 0,000000 0,060966 0,065154 0,009308 1,000000 |
Lavoratori Domestici 2018 Coefficienti di ripartizione. Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 (con contributo addizionale di cui al comma 28 dell’art. 2 della Legge 92/2012 da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato).
GESTIONE | LAVORATORI DOMESTICI CON CUAF |
LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF | ||
ALIQUOTE | COEFFICIENTI | ALIQUOTE | COEFFICIENTI | |
F.P.L.D. ASpI C.U.A.F. MATERNITA’ INAIL Contributo addizionale Fondo garanzia tratt. fine rapporto TOTALE |
17,4275% 1,0300% 0,0000% 0,0000% 1,31% 1,40% 0,20% 21,3675% |
0,815608 0,048204 0,000000 0,000000 0,061308 0,065520 0,009360 1,000000 |
17,4275% 1,1500% 0,0000% 1,31% 1,40 0,20% 21,4875% |
0,811053 0,053519 0,000000 0,060966 0,065154 0,009308 1,000000 |
Collegandosi direttamente al Servizio telematico approntato dall’INPS, è possibile procedere con il pagamento dei Contributi obbligatori Lavoratori Domestici previsti per l’anno 2018.
Ricordiamo che i contributi Lavoratori Domestici si pagano per trimestri solari entro i seguenti termini:
- dal 1° al 10 aprile per il primo trimestre;
- dal 1° al 10 luglio per il secondo trimestre;
- dal 1° al 10 ottobre per il terzo trimestre;
- dal 1° al 10 gennaio per il quarto trimestre.