L’Assegno unico di 250 euro è in Gazzetta Ufficiale. L’importo teorico parametrato all’ISEE. Spetta anche agli rdc

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Arriva in Gazzetta Ufficiale la legge delega per l’assegno unico di euro 250 mensile per ogni figlio a carico dal 7° mese di gravidanza fino a 21 anni (dopo 18 anni occorre dimostrare di seguire un corso di laurea, o altro corso di formazione o tirocino).

Pubblicata quindi sulla GU n. 82 del 6/04/2021 la Legge n. 46 del 1/04/2021, che introduce l’assegno unico universale spettante per ogni figlio, sia a favore dei dipendenti, anche incapienti, sia dei lavoratori autonomi.

Hanno diritto all’assegno unico i nuclei familiari con figli a carico, a decorrere dal 7° mese di gravidanza e fino al 21° anno di età; l’ammontare è parametrato  in base all’indicatore ISEE (al salire dell’indicatore diminuisce l’assegno da 250 euro).

Spetta anche coloro che ricevono  il reddito di cittadinanza.

A DIFFERENZA DEGLI ASSEGNI FAMILIARI, SPETTA AI DIPENDENTI, AI TITOLARI DI PARTITA IVA, AI DIPENDENTI INCAPIENTI.

iL NUOVO ASSEGNO UNICO UNIVERSARE SPETTA QUINDI:

AI NUCLEI FAMILIARI DI lavoratori dipendenti ed autonomi PER OGNI FIGLIO FINO A 21 ANNI.

CON OGNI PROBABILITA’ L’ASSEGNO UNICO ENTRERA’ IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2021.

Il nuovo assegno unico andrà a sostituire ogni bonus attualmente in essere per natalità, genitorialità e occupazione, incluso l’assegno per il nucleo familiare.
L’assegno, individuato nella sua misura in base all’ISEE, sarà erogato con cadenza mensile dal prossimo 1° luglio per ciascun figlio da 0 fino ai 21 anni di età.

Chi sono i fruitori:

1) Avranno diritto all’assegno unico universale mensilmente e per ogni figlio, ai lavoratori dipendenti con cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare di permesso di soggiorno lungo ,  ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;
2) IL PERCIPIENTE DOVRA’ ESSERE ASSOGGETTATO A IRPEF ANCHE SE INCAPIENTE;
3) essere residente con I FIGLI PER CUI SI USUFRUISCE DELL’ASSEGNO UNICO, domiciliati insieme e nel territorio italiano;
4) essere residente in Italia da almeno due anni sia pur non continuativi, ed essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale.

Modalità di erogazione

L’assegno può essere fruito nelle modalità ordinarie di erogazione mensile con accredito o per esempio quale credito di imposta, come per gli autonomi che versano all’INPS, DECURTANDO L’ASSEGNO UNICO PER I FIGLI. L’Assegno unico è compatibile con altre misure regionali simili.
L’assegno unico universale mensile spetta:
– per ciascun figlio minorenne a carico, a decorrere dal 7° mese di gravidanza e fino al 21° anno di età quando a carico senza redditi superiori al limite oggi a 2840,51 euro;
– per i figli successivi al secondo, all’importo dell’assegno viene applicata una maggiorazione.
– per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino a 21 anni, quando dopo i 18 anni segua una formazione scolastica professionale, corso di laurea, tirocinio, oppure, come detto, con attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale, purchè registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l’impiego o un’agenzia per il lavoro o in corso di svolgimento del servizio civile universale.

Maggiorazioni spettanti

E’ previsto la maggiorazione dell’assegno unico:
– a favore delle madri singole di età inferiore a 21 anni;
– per i figli con disabilità dal 30 al 50% rispetto alla base di 250 euro.
Inoltre, qualora il figlio con disabilità risulti ancora a carico dopo il compimento del ventunesimo anno di età, l’assegno potrà continuare ad essere erogato, ma senza maggiorazione.

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