La notifica a terzi rende "nullo" l'avviso di accertamento.

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La notifica a terzi rende «null0» l’avviso di accertamento ma non «inesistente».

La differenza sta nel fatto che la notifica a terzi, causa la nullità dell’accertamento che però è sanabile, mentre con l’inesistenza della notifica, è escluso qualsiasi potere impositivo dell’atto.

La notifica a terzi è quindi nulla ma non “inesistente”. Infatti la sanatoria dell’omissione si può ottenere al raggiungimento dello scopo della notifica con la proposizione del ricorso contro l’avviso di accertamento da parte del legittimo destinatario. “La decadenza in questo caso” non può essere dichiarata “d’ufficio” dal giudice.

E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la  sentenza n. 22151 del 27 settembre 2013.

Si conferma l’orientamento giurisprudenziale consolidato, che ormai ritiene “nulla” la notifica  a terzi e non “inesistente”.

La notifica a terzi, ad esempio nelle mani del “vicino di casa”, eseguita dall’ufficiale giudiziario, PER ESSERE CONSIDERATA VALIDA deve essere supportata dalla prova di aver effettuato le opportune ricerche, in ordine di preferenza, delle persone abilitate “a ricevere la notifica” secondo quanto disposto dall’art. 139 del CPC.

L’omissione di tali comportamenti inficiano la legittimità della notifica dell’avviso di accertamento, e ne causano la “NULLITA’ ma non “L’INESISTENZA”.

La differenza attribuisce alla notifica NULLA la possibilità di  “sanarla” con il raggiungimento dello scopo attraverso la proposizione del ricorso da parte del vero destinatario della notifica, ai sensi dell’art. 156 del codice di procedura civile.

La proposizione del ricorso da parte del legittimo destinatario CONTRO L’ACCERTAMENTO CON NOTIFICA “ANNULLABILE” (che non ne fa valere quindi  il vizio)  non produce effetti sulla validità dell’avviso di accertamento, non potendo impedire la decadenza dalla potestà impositiva maturata medio tempore, ossia  prima del comportamento sanante.

In ogni caso la decadenza dell’avviso di accertamento per notifica a terzi, rappresenta un’eccezione in senso stretto, da far valere ad opera del destinatario, dovendo ritenersi escluso un intervento «ex officio» da parte del giudice.

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