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La Cassazione ha affermato, con la sentenza del 16 marzo 2011 n. 6102, che l’affissione all’albo comunale è adempimento sufficiente per legittimitare il procedimento notificatorio, non essendo quindi necessaria la spedizione della rituale raccomandata a/r.
Difatti i giudici hanno stabilito che la NOTIFICA è validamente e RITUALMENTE eseguita anche tramite affissione all’albo comunale di residenza del contribuente nel caso in cui questi non sia reperibile tramite il servizio postale.
Nella fattispecie concreta si trattava di un avviso di accertamento la cui NOTIFICA è stata considerata appunto rituale MEDIANTE l’affissione all’albo tenuto dal Comune di Residenza del contribuente. I giudici hanno affermato ancora che la stessa notifica per essere valida non necessita della spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento, come disposto dall’art. 140 del Codice della procedura civile.
Fonte: Il Sole 24 Ore.
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