La liquidazione e cancellazione della società di capitali.

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ESTINZIONE SOCIETA’ DI CAPITALI. La cancellazione delle società di capitali dal Registro delle Imprese.

L’art. 2495 c.c. stabilisce le norme per la cancellazione delle società di capitali dal registro delle imprese e per la loro estinzione o scioglimento.

Intanto la criticità più rilevante è sicuramente la destinazione o la copertura rispettivamente di attività e passività esistenti.

L’art. 2495 del C.C. al  co. 1 prevede che una volta approvato il bilancio finale di liquidazione il liquidatore o i liquidatori devono produrre, al Registro Imprese, istanza di cancellazione della società.

Tale disciplina si applica allo scoglimento e alla liquidazione delle società di capitali (ossia s.p.a., s.a.p.a., s.r.l.) come previsto dall’art. 2495 del C.C..

E’ appena il caso di ricordare che le società di capitali con l’iscrizione al Registro Imprese acquistato la personalità giuridica, e quindi l’iscrizione ha efficacia cosidetta costitutiva della società.

ESTINZIONE della società di capitali e delle residue attività e passività.

Il Codice civile all’art. 2495 dispone che con la conclusione del periodo di liquidazione la società deve essere cancellata dal Registro Imprese, ossia si sciolga con tale medesima cancellazione.
Accade però in maniera piuttosto frequente che anche dopo la cancellazione si rinvengano in capo alla società debiti o crediti verso terzi.  

In questi casi può innestarsi un procedimento fallimentare della società sia pur già estinta (art. 10 legge fallimentare), ma la particolirità dell’argomento non può essere oggetto di trattazione nel presente articolo proprio per la mole normativa, di prassi e giurisprudenziale inerente l’argomento.

Ritornando al tema oggetto della presente informativa, possiamo dire che la nascita della società di capitali avviene con l’iscrizione al Registro Imprese, mentre l’estinzione avviene con la cancellazione dallo stesso Registro.

Il procedimento di cancellazione avviene con l’approvazione del bilancio finale di liquidazione. Dunque non si potrà cancellare la società prima di tale atto societario. Il bilancio finale di liquidazione è disciplinato dall’art. 2492 del c.c..

Quindi una volta che i liquidatori abbiato compiuto “la liquidazione” ossia effettuato il pagamento di  eventuali debiti della società ed incassato eventuali suoi crediti, procedono alla redazione del suddetto bilancio finale di liquidazione con l’indicazione di ciò che spetta ad ogni proprietario di quote sociali o azioni nel riparto dell’eventuale attivo residuo. (art. 2492 co. 1 C.C.).

 TERMINI.

 Anche se nè l’art. 2495 nè altre norme stabiliscono un termine perentorio entro il quale debba essere richiesta la cancellazione dal Registro Imprese, l’interpretazione della disposizione contenuta nel codice civile, fa sì che si possa ritenere che i liquidatori sono tenuti alla cancellazione entro un termine ragionevole, ossia il periodo occorrente, una volta redatto il bilancio finale di liquidazione, per la preparazione della domanda di cancellazione e il deposito dei libri societari.

L’istanza di cancellazione da produrre al Registro a cura dei liquidatori costituisce un obbligo da parte loro, che in caso di omissione è oggetto di applicazioni sanzionatorie come previsto dall’art. 2630 comma 1 del Codice civile. 

In caso di inerzia dei liquidatori, la cancellazione potrà avvenire d’ufficio decorsi 3 anni durante i quali non venga depositato il bilancio (art. 2490 del C.C.).

Per ottenere la cancellazione della società dal Registro Imprese occorre la sussistenza della seguente condizione che si sostanzia:

  • nell’approvazione del bilancio finale di liquidazione ai sensi dell’art.2495 co. 1, c.c. a condizione che sia stata compiuta la liquidazione.

Con la mancanza di tale presupposti non è possibile procedere alla cancellazione. 

Se l’Ufficio del Registro delle Imprese procede erroneamente alla cancellazione, questo, sentito il Giudice del Registro può revocare la cancellazione, allorquando non sussistano i presupposti di legge.

Contro la cancellazione, possono agire i soci oppure i creditori sociali che indicano al giudice del registro la mancanza dei presupposti per la cancellazione della società.

Mancando i presupposti di legge per la cancellazione, sia pur effettuata, la società “torna in vita”  per il tempo strettamente necessario affinchè vengano assegnati i beni che non erano stati ripartiti ai soci. In effetti la società viene reiscritta nel Registro Imprese.

Reiscrizione per attività non liquidate. Bisogna distinguere due casi di attività non liquidate:

  • Tali attività non liquidate risultano dal bilancio finale di liquidazione ma non sono state vendute e i proventi non sono stati ripartiti tra i soci. In questo caso non costituiscono sopravvenienze attive in capo alla società.

  • Tali attività non liquidate non risultano dal bilancio finale di liquidazione. Anche in questa ipotesi la liquidazione non è stata effettuata, e in tal caso tali valori o beni costituiscono “sopravvenienze attive”. In ogni modo, la procedura di cancellazione è errata, anche se, come detto le attività esistenti, non risultavano dal bilancio finale di liquidazione. Viene meno comunque il presupposto per la cancellazione della società che secondo l’articolo 2495 co. 2 e 2492 co.1 deve essere conseguente al reale compimento della liquidazione.

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