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La formazione continua dopo la riforma delle professioni.

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#pinomerola
Con la RIFORMA DELLE PROFESSIONI si  faranno più stringenti le norme inerenti la FORMAZIONE CONTINUA del PROFESSIONISTA, ciò al fine di assicurare una maggiore qualità dei servizi erogati ad utenti ed imprese.

1) DISPOSIZIONI PREVIGENTI.
LA FORMAZIONE CONTINUA è stata già resa obbligatoria (prima della Riforma)  dagli Ordini professionali  e quindi anche dopo il completamento del corso di laurea e del tirocinio, i professionisti iscritti hanno l’obbligo di seguire “tali corsi di aggiornamento” con un minimo di ore annuali.
In linea di masima quindi, Albi ed Ordini già si sono adeguati a questa prioritaria esigenza di offrire maggiore qualità dei servizi professionali attraverso i propri iscritti.

LA FORMAZIONE CONTINUA DOPO LA RIFORMA.
Con la RIFORMA DELLE PROFESSIONI vengono ora dettagliate le linee guida per ogni singolo Ordine, ai fini dello svolgimento dell’aggiornamento continuo OBBLIGATORIO.
In particolare “corsi e convegni” potranno essere organizzati anche da soggetti esterni agli ordini professionali, previa convenzione con associazioni ed enti, da parte del Consiglio Nazionale della singola categoria e con il benestare del Ministero.
Nello specifico, ai fini della formazione continua, il DPR 137  ha previsto che i Consigli degli Ordini e degli Albi Professionali debbano emanare, entro il 15 agosto 2013, UN REGOLAMENTO che delimiti le modalità e le condizioni per l’assolvimento  degli obblighi di formazione continua da parte del professionista, compreso i requisiti minimi, in termini di ore formative.

ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO DI FORMAZIONE CONTINUA ATTRAVERSO L’UNIVERSITA’.

1) Frequenza di corsi universitari da parte del professionista.
L’adempimento formativo del professionista potrà avvenire anche attraverso la frequenza di corsi Universitari, mediante la stipula di convenzioni tra gli Ordini e l’Università anche ai fini della validazione dei crediti formativi.
2) Frequenza di corsi formativi da parte dello studente universitario. 
Con la stessa logica, anche gli studenti universitari potranno completare la loro formazione attraverso la frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dagli Ordini Professionali.

LA VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO PROFESSIONALE CAUSERA’ SANZIONI DISCIPLINARI.
E’ stato stabilito anche che la violazione degli obblighi formativi minimi costituirà illecito disciplinare; infatti i professsionisti che non maturino il numero di crediti formativi minimo annuo,  previsto dal Consiglio nazionale dell’Ordine, saranno sanzionati – rispetto a prima – in maniera consistente anche con la sospensione dall’Ordine.

Per i medici invece, in materia di formazione continua, continuerà ad essere in vigore la vecchia normativa.

COMMENTO RFW.
Riteniamo importantissimo “l’aggiornamento professionale continuo” per il quale ogni professionista già dovrebbe sentirne l’esigenza senza che altri gliene impongano la frequenza.

Ma vediamo professionisti che si recano a convegni formativi e durante le lezioni “sono assenti”, però in regola con le norme della FORMAZIONE CONTINUA.
Mentre altri invece, nel proprio studio, si ritagliano uno spazio giornaliero di almeno 2 ore per l’aggiornamento normativo;  ma magari non sono in regola con gli obblighi di FORMAZIONE CONTINUA.

Giustamente, saranno poi i risultati a dimostrare chi ha dato più qualità E MENO PROBLEMI ai propri clienti.

Per questi motivi nasce un problema di sostanza più che di forma.

Visto che la formazione continua è diventata ormai una vera e propria università, da seguire costantemente, sarebbe meglio anche imporre delle verifiche a coloro che seguono i corsi tramite dei Test a fine giornata oppure tramite esami biennali che verifichino la preparazione del professionista:

 IN CASO DI MANCATO SUPERAMENTO non saranno validati i crediti formativi o il professionista sarà sospeso fino al superamento dell’esame periodico.

Sarebbe l’unico modo sostanziale per essere certi che quel professionista possa evitare di commettere errori a danno dell’utenza.

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