La difesa del contribuente nell’accertamento da redditometro.

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La difesa del contribuente nell’accertamento sintetico da redditometro: difficile provare la provenienza di movimentazioni finanziarie non documentate.

Posto che l’accertamento sintetico da redditometro scatterà in caso di incoerenza (rilevante) tra ammontare delle spese sostenute nel periodo d’imposta e reddito dichiarato nello stesso periodo, il contribuente – ai fini della sua difesa – sarà tenuto a provare la fonte dalla quale ha attinto, in modo da escludere la valenza reddituale delle sue “uscite” e da disattendere il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva .
Il contribuente dovrà, quindi, dimostrare «che la maggiore capacità di spesa “deriva” da redditi diversi rispetto a quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta»; ossia da redditi esenti, da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, da disinvestimenti, da finanziamenti o da terze economie (ad es. parenti, amici, conoscenti ecc.).
In sostanza, per consiglio di difesa ai contribuenti, la capacità di spesa, assunta  a parametro del redditometro,  non dovrà essere rapportata al solo reddito dichiarato, bensì alla complessiva disponibilità reddituale o finanziaria che potrebbe essere anche superiore rispetto al primo in considerazione del fatto che, in molti casi, il reddito imponibile indicato in dichiarazione rappresenta solo una parte dei redditi legalmente a disposizione del contribuente.
In tale contesto, è facile intuire – come negli accertamenti da redditometro – assuma  un ruolo centrale il controllo delle movimentazioni bancarie e/o finanziarie al fine di attestare l’esistenza di mezzi finanziari adeguati al tenore di vita accertato (vendite di immobili o di titoli mobiliari, vincite, eredità, donazioni, somme ricevute da terzi), essendo irrilevante il loro successivo utilizzo.
Infatti, diversamente dall’orientamento degli uffici, la giurisprudenza circoscrive l’onere della prova, in capo al contribuente, che per difendersi dovrà dimostrare, la conformità di documenti che attestino il possesso di un surplus idoneo a supportare la conformità della situazione reddituale e patrimoniale: sostanzialmente, è irrilevante come il contribuente abbia destinato i proventi derivanti da disinvestimenti, prestiti, ecc., essendo sufficiente documentarne il possesso (CTP di Vicenza, sent. n. 115 del 16 ottobre 2012; CTR del Piemonte, sent. 42/06/12; CTR della Lombardia, sent. 60/19/12).
Altra ipotesi che nella pratica sta diventando sempre più frequente, è quella di disponibilità finanziarie derivanti dallo scudo fiscale: nonostante gli uffici siano soliti considerare non opponibile la dichiarazione riservata, si moltiplicano le sentenze dei giudici di merito che, all’opposto, ritengono legittimo, ai fini della rettifica da redditometro,  supporre che la maggiore disponibilità derivi da somme detenute all’estero poi oggetto di rimpatrio, con l’unico limite quantitativo del rapporto tra somme rimpatriate e maggior reddito accertato
Nonostante questa “apertura” giurisprudenziale, sembra comunque opportuno, per una buona difesa, rendere tracciabili e documentabili determinate spese (almeno le più rilevanti), soprattutto in caso di donazioni, prestiti, elargizioni ricevuti da parenti e familiari.
Si presenta, invece, più difficoltosa la difesa del contribuente quando la prova contraria  incombe su quest’ultimo quando sia raggiunto da un accertamento sintetico da redditometro,  circa il sostenimento delle spese di mantenimento dei beni e di tutti quei consumi che saranno imputati sulla base dei dati ISTAT:
  • si tratta di presunzioni che, con buon senso, l’ufficio dovrà adattare al caso specifico, prestando attenzione alle spese effettivamente sostenute. In merito alle spese di mantenimento di un motoveicolo o di un’imbarcazione si potrà addurre, ad esempio, lo scarso utilizzo, dimostrato da una perizia sul contachilometri/tachimetro o dalla sospensione dell’assicurazione nel periodo invernale. In merito ai dati ISTAT, invece, si potrebbe provare la difformità rispetto ai dati risultanti dall’Anagrafe Tributaria o alle bollette del gas/energia elettrica.
Un ruolo centrale assumerà poi la “quota di risparmio”, essenziale per dimostrare che la spesa per consumi e per incrementi patrimoniali deriva da somme accumulate nel tempo e, pertanto, non imputabili al solo periodo d’imposta di sostenimento.
A cura di Serena Galeazzi.
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