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In caso di ricevimento con raccomandata A/R di un “Ricorso introduttivo del giudizio”, da esperire in Commissione Tributaria, la parte “resistente” può costituirsi entro 30 giorni dal ricevimento del RICORSO, e non dalla data di proposizione ed invio del ricorso.
A tale conclusione è giunta la Suprema Corte di Cassazione con la massima contenuta all’interno della sentenza n. 9173 depositata il 21 aprile 2011.
Difatti l’art.22 del D.Lgs. 546/92 impone che “la costituzione della parte ricorrente, debba avvenire, a pena d’inammissibilità, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso”.
Visti i “dubbi sollevati” in merito alla data di decorrenza dei 30 giorni per la valida costituzione in giudizio, la Corte di Cassazione ha affermato che ai fini della costituzione del ricorrente, <a mezzo di raccomandata postale>>, questi ha 30 giorni di tempo, “dall’effettivo ricevimento del Ricorso introduttivo”, per costituirsi mediante deposito degli atti presso la Segreteria della Commissione Tributaria e non “ dalla data spedizione” del medesimo.
Fonte: Ipsonews del 2 5 2011
La massima della Corte ci appara più che giusta, visto che la parte resistente deve avere il tempo per preparare il suo Ricorso, ma nel momento in cui il servizio postale, faccia effettivo e importante ritardo nella consegna del medesimo, i tempi per studiare e predisporre la Difesa si assottigliano notevolmente, tale per cui, secondo noi, potrebbe essere lesivo della stesso diritto.
Rfw
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