JOB ACT: PROVVEDIMENTO DI INTEGRAZIONE E CORREZIONE PRINCIPALMENTE PER EVITARE CHE I VOUCHER SIANO USATI PER ELUDERE IL LAVORO NERO.
1) Correzione delle norme che regolano i c.d. “ voucher lavoro ”,
Il CDM, su proposta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha approvato in via provvisoria un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive sulle comunicazioni dei voucher.
Ciò in riferimento ai decreti legislativi 15- 6- 2016, n° 81, e 14-09-2015, n.n° 148- 149 – 150 – 151, in ossequio al disposto dell’art. 1 co,.13 legge 10-12-2014 n.183
In parole povere si da seguito alle modifiche intervenute sui 5 DLGS, emanati per l’attuazione del c.d. JOB ACT e in particolare dei voucher lavoro.
Modifiche al Decreto legislativo n. 81-2015
Le modifiche che sono state apportano al dlgs 81, riguardano i voucher lavoro ): sono:
1) I Voucher dovranno garantire la loro tracciabilità al fine di evitare il lavoro nero. Tramite lo stesso meccanismo che controlla il lavoro intermittente.
E quindi è previsto che i committenti (impropriamente i datori di lavoro) imprenditori o professionisti (escluso gli agricoli) che si avvalgano di lavoro accessorio tramite i voucher saranno obbligati almeno 60 minuti prima prima dell’inizio della prestazione a comunicare alla sede locale dell’ispettorato del lavoro mediante posta elettronica o anche sms i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, luogo e durata della prestazione commessa con vouchere.
Per le violazioni si applica la stessa sanzione prevista per il lavoro intermittente ovvero la penalità
amministrativa da 400 a 2.400 euro per ogni lavoratore per cui è stata
omessa la comunicazione.
La violazione non è sanabile in un termine successivo a 60 giorni prima dell’inizio della prestazione , ma non si applica la diffida ex art. 13 dlgs 124/2014.
2) Da tale norma sono esclusi gli agricoltori, i quali potranno utilizzare personale accessorio per emolumenti non superiore a 2000 euro senza obbligo di comunicazione 60 minuti prima dell’inizio della prestazione.