in vigore dal 22 marzo 2014, dopo la pubblicazione in GU n. 66 del 21-3-2014 del DL 34-2014 recante “disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”.
All’art. 1 del decreto Jobs act è prevista la semplificazione delle norme che regolano i contratti a termine.
Le principali novità:
- Il jobs act prevede che i contratti a termine possano avere una durata fino a 36 mesi (dai 12 precedenti) e non sarà necessaria l’indicazione della causa di licenziamento da parte del datore di lavoro entro lo stesso termine;
- I contratti a termine potranno essere prorogati fino a un massimo di otto volte (contro una sola proroga per il primo contratto come in precedenza) entro i limiti dei 36 mesi complessivi, purchè il lavoratore sia «impiegato per le medesime mansioni».
- In caso di proroga dei contratti a termine non è necessario rispettare «i 10 giorni per i contratti fino a 6 mesi» e «i 20 giorni per i contratti oltre 6 mesi di durata».
Infine il numero dei contratti a termine sottoscritti dall’impresa – come modificati dal Jobs act – possono essere sottoscritti fino ad massimo del 20% dei rapporti di lavoro intrattenuti di ciascun datore di lavoro sul totale organico in azienda.
La contrattazione collettiva potrà modificare tale limite. Inoltre lo stesso tetto del 20% non si applica alle imprese che occupano fino a cinque dipendenti.
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