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La Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 22084 del 25 ottobre 2011 ha stabilito che il rogito notarile, in cui si certifica la corresponsione dell’intero prezzo di una compravendita immobiliare, non ha titolo per dimostrare che il venditore dell’immobile abbia ricevuto anche l’imposta sul valore aggiunto sulla susseguente fattura.
I giudici di legittimità hanno escluso che l’atto notarile prenda parte alla fase di riscossione delle imposte, quale ad esempio l’IVA, che gravano sul cedente e che quest’ultimo in via di rivalsa deve ricevere dal cessionario.
Fonte: Fiscoggi