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Ispezionali documentali: non necessaria l’autorizzazione del Procuratore.

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#pinomerola
Con l’Ordinanza numero 2804 depositata il 5-02-2011 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha stabilito che è legittima l’acquisizione di documentazione extra-contabile del contribuente anche senza l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica.
Il caso. La Guardia di Finanza del Friuli Venezia Giulia nell’anno 1994 aveva rinvenuto nell’automezzo di un contribuente un registro appunti senza essere per questo autorizzati dalla Procura.

Il contribuente impugnato l’atto consecutivo di rettifica ai fini I.V.A.,  presso la Commissione Tributaria di Primo Grado Friuli Venezia Giulia (introducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 52 del D.P.R. 633/72 e il richiamo alla sentenza n.  25253 del 2005, in tal caso inconferente , riferendosi alla diversa ipotesi di ispezione personale),  aveva vinto il ricorso DI PRIMO GRADO in quanto i Giudici nella sentenza avevano affermato  la non utilizzabilità, a fini accertativi, di tale blocco appunti senza la preventiva autorizzazione del Procuratore della Repubblica.
La Cassazione è stata di tutt’altro avviso, in quanto detto brogliaccio era stato rinvenuto in un automezzo del contribuente (senza che peraltro il medesimo si fosse opposto all’ispezione nè abbia citato tali circostanze nel ricorso). In quanto commerciante di abbigliamento all’ingrosso il furgone era utilizzato per l’attività aziendale e quindi l’accesso dei militari non aveva violato il suddetto art. 52, non trattandosi di ispezione personale.
La Cassazione, quindi riprendendo delle sentenze precedenti non ha ritenuto necessario l’autorizzazione contestata ai fini dell’ispezione. 
Nell’ordinanza la Corte ha citato anche il caso analogo in cui era stata eseguita un’ispezione nell’autovettura di un amministratore di una società, argomentando che l’autovettura sia pur ad uso promiscuo, al momento dell’accesso era utilizzata in costanza d’impresa.

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