IRAP professionisti: non paga L’IMPOSTA REGIONALE il medico senza organizzazione autonoma, “anche se possiede redditi alti ed auto di lusso”.
Ha così sentenziato la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 23111 datata 11 ottobre 2013, ribaltando la sentenza della Commissione tributaria di Milano, che aveva confermato il pagamento dell’IRAP a carico di un medico CHIRURGO con reddito elevato e proprietario di un auto di lusso.
A parere della Commissione di merito un reddito di 116mila euro poteva giustificarsi solo in presenza di “una complessa attività autonoma, con utilizzo di grandi mezzi e di personale adeguato”.
La Corte Suprema ha affermato invece, nella sua sentenza definitiva, che il presupposto impositivo dell’ IRAP REGIONALE SULLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE – IRAP «è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla produzione di servizi» che ricorre quando il contribuente sia a capo di una organizzazione complessa, impieghi beni strumentali in quantità o valore maggiori del minimo “ritenuto indispensabile per l’esercizio della professione”, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.”
I giudici del diritto, continuando hanno puntualizzato che la CTR non ha correttamente applicato tale principio quando “nelle sue deduzioni ha presunto l’esistenza di “un’autonoma organizzazione” esclusivamente in rapporto «al volume di reddito prodotto dal medico» e dall’auto di lusso utilizzata per il proprio lavoro prescindendo dalla considerazione dei dati indicati nella propria dichiarazione dei redditi, da dove si evinceva che il dottore aveva sostenuto spese per compensi a collaboratori solo per 620 euro a fronte di un reddito professionale pari a 116mila euro.