IRAP, l’imposta sulle strutture è un assoggettamento dei medici
In tema di assoggettamento all’IRAP dei medici che lavorano in convenzione con il Sistema Sanitario si è espressa la Corte di Cassazione con una sentenza che fa finalmente chiarezza su un tema da tempo dibattuto che ha visto contrapposti da un lato i medici in convenzione col Sistema Sanitario, dall’altra l’Agenzia delle entrate. La sentenza stabilisce una volta per tutte che i medici i cui redditi siano derivanti almeno per il 75% dall’attività in convenzione, non sono tenuti all’assoggettamento all’IRAP. Più nello specifico, è chiarito che è ininfluente l’entità del reddito, così come la considerazione delle spese connesse allo svolgimento dell’attività, compresi i compensi a terze persone.
L’Agenzia delle Entrate aveva da sempre espresso la posizione che riteneva lo studio stesso e il valore delle attrezzature ivi presenti ininfluenti rispetto all’imposizione IRAP ma che l’avvalersi di collaboratori riportava il medico nella condizione di essere sottoposto a tale imposta. La Suprema Corte, ha motivato, invece, che avvalersi di terze persone è un mezzo per migliorare la propria prestazione professionale anche nell’ottica di fornire migliori servizi ai propri pazienti e per questo avere una segretaria o un’infermiera alle proprie dipendenze deve essere ininfluente rispetto all’IRAP. Questa sentenza chiaritoria segue un’altra recente sentenza su un tema che vedeva ancora una volta contrapposti i medici e l’Agenzia delle entrate, questa volta sull’obbligo da parte dei medici di presentare dichiarazione dei redditi, dando, anche in quella occasione ragione ai medici contro le motivazioni dell’Ente fiscale.