Anche per l’anno 2018 le imprese saranno chiamate a versare l’IRAP, l’imposta regionale attività produttive istituita in Italia dal Governo Prodi, da Vincenzo Visco con il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Con la Finanziaria 2008, l’IRAP è diventata un’imposta regionale e una tassa proporzionale al fatturato a prescindere dall’utile di esercizio, sulla base del valore della produzione, data dalla differenza tra i ricavi ed i costi relativi all’impresa.
IRAP 2018: chi deve pagarla?
Anche per il 2018 sono tenuti a pagare l’IRAP i seguenti soggetti:
- soggetti passivi IRES;
- imprenditori commerciali individuali;
- esercenti arti e professioni, anche in forma associata;
- società di persone ed enti equiparati;
- amministrazioni pubbliche.
Chi è escluso dal versamento IRAP 2018?
Sono considerati soggetti esclusi dal Versamento IRAP 2018 tutti:
- i contribuenti minimi che esercitano l’attività d’impresa, arti o professioni nell’ambito del regime fiscale avvantaggiato per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (articolo 27 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98).
- gli incaricati alla vendita a domicilio in quanto soggetti alla ritenuta a titolo d’imposta.
- i contribuenti del settore agricolo e pesca, di cui ditte individuali, società semplici e enti non commerciali, società di persone o di capitali.
Aliquote IRAP 2018
I soggetti passivi sono tenuti a verificare l’Aliquota IRAP 2018 ed a fare riferimento alla Regione di residenza, dato che si tratta di un’imposta regionale.
Ogni Regione, ha quindi la possibilità di applicare un’aliquota IRAP più alta o più bassa di un punto percentuale, rispetto all’aliquota base del 3,9%.
Scadenze
Ecco il calendario fiscale da rispettare:
- Saldo 2017 + I° Acconto 2018 IRAP: scadenza 30 giugno 2018;
- II° Acconto IRAP 2018: entro il 30 novembre 2018.
Con il I° e II° acconto IRAP 2018, il soggetto contribuente deve pagare il 99% dell’imposta dovuta risultante dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta.
A giugno si paga il 40% dell’acconto complessivo dovuto, qualora superiore a 103,00 euro; a novembre si versa il 60% dell’acconto complessivo dovuto oppure l’intero acconto dovuto se l’importo della prima rata non ha ecceduto i 103,00 euro.
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