INTERESSI ATTIVI DI MORA ESCLUSI IVA EX ART. 15 DPR 633/72
L’art. 1224 del Codice Civile dispone che “sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno”.
Il caso: Se il cliente ha pagato a mezzo bonifico bancario gli interessi moratori dovuti, non è necessario procedere con l’emissione della fattura né annotarla nei registri IVA, non concorrendo a formare la base imponibile.
Ai fini IVA, infatti, gli interessi moratori sono considerate somme escluse ex art. 15 co. 1 n.1) e pertanto non rientrano nel campo di applicazione dell’imposta IVA.
É BUONA REGOLA IN OGNI CASO emettere la fattura per gli interessi moratori che concorrono alla formazione del reddito ex art. 109 comma 7 TUIR secondo il principio di cassa, quindi quando effettivamente percepiti, come nel caso di specie.