Per tale tipologia di attività non esiste una particolare disciplina normativa, né validi documenti di prassi.
In linea generale qualora lavoratori subordinati essi sono inquadrati nel ccnl metalmeccanici ( anche se in maniera impropria …).
Quando invece essi svolgono attività autonoma con partita IVA occorre fare una distinzione di fondo in rapporto all’attività effettivamente svolta.
Coloro che esercitano attività autonoma di assistenza software ed hardware sono inquadrati come ditta e quindi tenuti:
- all’apertura della partita iva.
- all’iscrizione all’albo artigiani presso la Camera di Commercio.
- al versamento dei contributi INPS alla gestione artigiana con importo fisso annuo di circa euro 2.800,00.
- al versamento INAIL, in quanto iscritti all’artigianato.
Coloro che svolgono invece esclusivamente attività di consulenza informatica, assistenza suoi software ed anche lo sviluppo, l’inquadramento è completamente diverso; essi sono tenuti:
- all’apertura della partita iva.
- non sono tenuti all’iscrione all’albo artigiani nè alla Camera di Commercio;
- sono tenuti alla iscrizione alla gestione separata INPS, istituiti con la legge 335/1995, ed a versare i contributi nella misura del 26,72 % sugli importi effettivamenti fatturati. Ciò in quanto tali professionisti non hanno una cassa di previdenza autonoma;
- Non sono tenuti al versamento INAIL.
- Sono tenuti ad indicare sulle parcelle emesse la ritenuta d’acconto pari al 20% della prestazione che il committente dovrà operare e versare allo Stato qualora soggetto sostituto d’imposta non privato.