#pinomerola
L’I.N.P.S., con la circolare del 9-09-2011 ha spiegato come cumulare i contributi previdenziali versati in altre gestioni anche nel caso in cui si sia già titolari di un trattamento pensionistico.
Tale possibilità, è garantita esclusivamente agli iscritti ad una gestione che adotta il metodo del calcolo contributivo delle prestazioni, e quindi rientrano:
1) Gli iscritti all’assicurazione generale di invalidità, di vecchiaia e per superstiti;
2) Gli iscritti alla gestione separata INPS e alla gestione speciale autonomi;
3) Gli iscritti alle Casse dei liberi professionisti istituite con il decreto legislativo 103/1996, ed anche a quelle precedenti su cui si è applicato il metodo contributivo, quali ad esempio la cassa dottori commercialisti e quella ragionieri.
La totalizzazione potrà avvenire a partire dal 1° gennaio 2008.
Ai fini del conseguimento della pensione si tiene conto solo dei periodi “non coincidenti”, ossia dove non vi siano versamenti contributi doppi rispetto allo stesso anno.
Invece ai fini del trattamento pensionistico valgono anche i periodi coincidenti, con esclusione dei contributi accreditati presso le suddette Casse Private.
Fonte: INPS Circ. 116 del 9-9-2011