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INPS: Esonero contributivo per le assunzioni scuola-lavoro

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Pubblicata in data 10 luglio 2017 la Circolare INPS n. 109 che ha chiarito le modalità di accesso, per il datore di lavoro, relativo all’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato di giovanissimi effettuate nel biennio 2017-2018 (si veda articolo 1, commi 308 e ss., Legge 11 dicembre 2016, n. 232). Per presentare la domanda e fruire dell’agevolazione contributiva, rispettati i requisiti, il datore di lavoro deve procedere con la compilazione del modulo online “308-2016” disponibile, a partire da oggi 11 luglio, all’interno della piattaforma DiResCo.

La disciplina previdenziale agevolativa spetta a tuti i datori di lavoro che assumono, entro sei mesi dal conseguimento del titolo di studio (diploma e/o laurea), giovani che hanno espletato presso il medesimo le attività di alternanza scuola-lavoro. Tale incentivo contributivo previsto per i datori di lavoro che assumono i giovani neodiplomati/neolaureati si applica anche alle assunzioni a tempo indeterminato, se sono perfezionate entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio. I giovani devono aver espletato, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato professionalizzante e di alta formazione, il diploma di laurea ed il diploma di istruzione secondaria superiore.

L’incentivo previsto e riconosciuto in capo ai datori lavoro è pari al totale dell’ammontare dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel tetto massimo di 3.250 euro annui. La durata del beneficio è pari a 3 anni a partire dalla data di assunzione o di trasformazione del rapporto di lavoro.

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