Pubblicata dall’INPS la Circolare n.60 del 17 marzo con cui l’INPS ha fatto chiarezza in merito al cumulo di periodi assicurativi non coincidenti degli iscritti a due o più forme di assicurazione gestite dall’Inps (lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata e forme sostitutive ed esclusive), al fine di conseguire un’unica pensione, secondo quanto disposto dalla legge 232/2016, che ha modificato quanto già previsto dalla legge 228/2012.
A seguito della predetta modifica, l’articolo 1, comma 239, della legge n. 228 del 2012 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, “…i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un’unica pensione”.
L’articolo 1, comma 195, lettera b), della legge n. 232 del 2016 ha surrogato il secondo periodo dell’articolo 1, comma 239, della legge n. 228 del 2012 con il seguente: “La predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione che il soggetto interessato sia in possesso dei requisiti anagrafici previsti dal comma 6 dell’articolo 24, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,, e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24, ovvero, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato l’anzianità contributiva prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24 adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per la liquidazione dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto”. A decorrere dal 1° gennaio 2017, la facoltà di cumulo di cui al citato comma 239 può essere esercitata per conseguire la pensione di vecchiaia anche dai soggetti in possesso dei requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle gestioni di cui al predetto comma 239. In tali casi la pensione non può avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2017. Resta fermo che la titolarità di un trattamento pensionistico diretto a carico di una delle gestioni, tra le quali le Casse professionali, preclude l’esercizio della facoltà di cumulo.
A decorrere dal 1° gennaio 2017, la facoltà di cumulo può essere esercitata per conseguire la pensione anticipata con il requisito contributivo di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, adeguato agli incrementi della speranza di vita, come riportato in tabella sottostante.
Anno | Uomini | Donne |
Dal 2017 al 2018 | 42 anni e 10 mesi
(pari a 2.227 settimane) |
41 anni e 10 mesi
(pari a 2.175 settimane) |
Dal 2019 al 2020 | 42 anni e 10 mesi*
(pari a 2.227 settimane)
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41 anni e 10 mesi*
(pari a 2.175 settimane)
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*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.