Con messaggio n. 1947, INPS ha fornito ulteriori chiarimenti in materia di Indennità di maternità per lavoratrici autonome in regime contributivo agevolato ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il requisito fondamentale è l’obbligo di versamento di tutti i contributi previsti dalla legge per il regime agevolato, compreso il contributo annuo di maternità. Si ricorda che l’indennità di maternità è riconosciuto a tutte le lavoratrici durante i periodi di tutela della maternità. Come sancito dal Testo Unico maternità/paternità, l’indennità spetta alle artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali, nonché alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne iscritte alla gestione INPS.
Secondo quanto previsto dagli articoli 66 e seguenti del Testo Unico sopra citato, l’indennità è riconosciuta due mesi prima del parto e per i tre mesi successivi. L’indennità è pagata dall’INPS con bonifico presso ufficio postale o accredito su conto corrente bancario o postale secondo la modalità scelta al momento della domanda. Per quanto concerne il quantum spettante, la lavoratrice ha il diritto a percepire un’indennità pari all’80% della retribuzione giornaliera sancita annualmente dalla legge per il tipo di attività svolta. La presentazione della domanda da parte dell’interessata che voglia percepire l’indennità, deve avvenire a parto avvenuto e la trasmissione della stessa con i documenti allegati deve avvenire telematicamente.