Informazione contabile sulle società offshore

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La legge sulla tutela del Risparmio (Legge 28 dicembre 2005 n. 262) ha introdotto nuovi e più penetranti obblighi contabili a carico delle società italiane quotate o emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, le quali controllino o siano controllate o collegate a società aventi sede in Stati che non garantiscano la trasparenza societaria. Particolarmente severi sono i controlli nel caso in cui la società italiana controlli la società estera off-shore, dopo che alcuni gravi scandali finanziari (si veda il caso Parmalat) hanno mostrato che tali rapporti possono essere impiegati per occultare perdite.

La nuova disciplina prevede che la società italiana controllante debba allegare al proprio bilancio di esercizio o consolidato, il bilancio della controllata, redatto secondo i principi contabili internazionali o secondo la disciplina italiana. Il bilancio della società estera deve essere sottoscritto dagli amministratori, da direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della controllante italiana che ne attestano, sotto la propria responsabilità, anche penale, la veridicità e la correttezza. Deve, inoltre, essere sottoposto ad un soggetto revisore dalla medesima società incaricata della revisione della controllante italiana.

Gli amministratori della controllante italiana devono allegare una specifica relazione sottoscritta dal direttore generale, dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili sui rapporti intercorrenti con la controllata off-shore e sulle operazioni compiute con essa. E sulle reciproche situazioni debitorie e creditorie. Sul il bilancio della controllata estera e la relazione degli amministratori esprime il proprio parere l’organo di controllo della controllante italiana; tale bilancio e tutti gli allegati indicati, debbono essere trasmessi alla Consob.

Se, invece, è la società italiana ad essere sottoposta a controllo di una società estera off-shore (ipotesi frequente, per ragioni fiscali), è richiesto solo che la controllata italiana alleghi al proprio bilancio la relazione degli amministratori; relazione estesa non solo ai rapporti con la controllante estera ma, anche, con le altre società del gruppo e con le società collegate della controllante estera.

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