Indennità di disoccupazione DIS-COLL: collaboratori coordinati e continuativi

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Sono destinatari della indennità DIS-COLL i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’INPS, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Si ricorda che per partecipare alla domanda occorre che i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto siano privi di partita IVA al momento della presentazione della domanda. Rientrano in tale ambito anche tutti i collaboratori delle PA. Nell’individuare i destinatari della prestazione DIS-COLL, è necessario che gli stessi siano iscritti in via esclusiva alla Gestione separata. Per l’accertamento di tale requisito è necessario verificare l’aliquota applicata per il computo della contribuzione alla gestione separata che per l’anno 2017 è pari al:

·      32,72% per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata;

·      24% per i soggetti iscritti alla Gestione separata e titolari di pensione o assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.

L’indennità DIS-COLL è riconosciuta ai lavoratori che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:

·      si trovino, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione; 

·      accredito contributivo di tre mensilità.

Per la fruizione dell’indennità DIS-COLL i lavoratori con contratto di collaborazione devono presentare apposita domanda all’INPS a partire dal 23 maggio 2017, esclusivamente in via telematica, entro il termine di sessantotto giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione (gli eventi di disoccupazione devono verificarsi dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2017).

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